L'Ance (Associazione dei costruttori edili) segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 3702 del 15 giugno 2018, la quale, uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale che si sta sempre più consolidando, ha stabilito che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente alla superficie obbligatoria di essi.
In via preliminare i giudici hanno ricordato che la Legge 122/1989 cd. “Legge Tognoli” ha innovato la disciplina dei parcheggi privati prevedendo:
- un incremento della misura obbligatoria di spazi per parcheggio nei nuovi edifici, passando da 1 mq ogni 20 mc a 1 mq ogni 10 mc (art. 2 Legge 122/1989 che ha modificato l’art. 41-sexies Legge 1150/1942);
- la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali negli edifici esistenti in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti (art. 9 Legge 122/1989);
- la qualifica dei parcheggi privati negli edifici come opere di urbanizzazione, equiparandoli a quelli pubblici anche ai fini della gratuità (art. 11 Legge 122/1989).
Pertanto, è possibile affermare che:
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 41-sexies Legge 1150/1942, dell’art. 11 Legge 122/1989 e dell’art. 17, comma 3, lett. c) del Dpr 380/2001, i parcheggi ad uso privato nei nuovi edifici realizzati nella misura di legge sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione;
- il pagamento di tale contributo è limitato alle superfici a parcheggio realizzate in eccedenza rispetto allo standard minimo di legge.