Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, si deve dare rilievo ai vizi che “... al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante ii normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.5632 del 18/04/2002, Rv. 553832).
Più precisamente, "i gravi difetti che ai sensi dell'art.1669 c.c, fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.19868 del 15/09/2009, Rv.610578).
A tal fine – ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24230 del 04/10/2018 - rilevano anche vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come ad esempio quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio, e non sulle singole proprietà dei condomini.
In allegato l'ordinanza della Cassazione