Secondo l'indirizzo della suprema Corte, in tema di appalto il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, primo comma del Codice civile per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata, decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Lo ha ribadito la seconda sezione civile della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 24486/2017 pubblicata il 17 ottobre.
Nell'affermare il suddetto principio di diritto, la suprema Corte “ha, così, cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva fatto decorrere il termine decadenziale de quo dal giorno del deposito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso della causa di merito – e non anche dalla data della citazione a giudizio dell'appaltatore -, osservando come la proposizione di un'azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio non possa non implicare, da parte del committente, l'ormai avvenuta conoscenza dei vizi lamentati, conoscenza che costituisce addirittura un prius logico rispetto alla citazione stessa”.