L’articolo 1669 del codice civile, relativo alla responsabilità aggravata dell’appaltatore per i gravi difetti dell'opera, è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e non solo alle nuove costruzioni.
Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017.
Componendo il relativo contrasto, la Cassazione ha precisato che l’art. 1669 c.c. è applicabile anche agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
In allegato la sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017 della Cassazione