Sentenze

Gravi difetti di insonorizzazione di un fabbricato: ordinanza della Cassazione

Sull'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d'arte

giovedì 1 aprile 2021 - Redazione Build News

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L'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto; ne consegue che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d'arte.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 7875/2021 pubblicata il 19 marzo.

In questa ordinanza la suprema corte ricorda che “com'è noto, l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato, appunto, col d.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare. Nella materia in esame erano poi intervenuti la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, l'art. 11 della legge di delega 7 luglio 2009, n. 88, il comma 5 dell'art. 11 della legge n. 88 del 2009 (secondo cui «in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge») ed ancora l'art. 15, comma 1, lettera c), I. 4 giugno 2010 n. 96, che dava un'interpretazione autentica dell'art. 3 comma 1 lett. e) I. 26 ottobre 1995 n. 447 (stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103”.

Nel caso in esame, “il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 è stato considerato dai giudici del merito non sul presupposto della sua immediata vigenza nei rapporti fra privati in favore degli acquirenti, ma unicamente come criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato (2002) al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art. 1669 c.c., verifica che costituisce compito proprio ed esclusivo del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorso va perciò rigettato”, ha concluso la Cassazione.

In allegato l'ordinanza

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