L'articolo 42-bis del D.L 30 dicembre 2019 n.162 (decreto Milleproroghe) ha introdotto, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare configurazioni sperimentali di “gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.
Con la Risposta n. 37 del 20 gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate ha risposto ai seguenti due quesiti posti dall’Istante, che concernono le somme che il ____ dovrà corrispondere al referente delle configurazioni sperimentali:
1. L’istante chiede di conoscere il trattamento IVA da riservare alle somme corrisposte al “referente” della configurazione (autoconsumo collettivo o comunità energetica) a titolo di:
- tariffa premio incentivante;
- ristoro di componenti tariffarie TRAS-e BTAU, nonché delle perdite di rete evitate;
- corrispettivo per la vendita dell'energia, nella misura in cui l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al ____ con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/2003 (“Ritiro dedicato”);
2. Ai fini delle imposte dirette, l’Istante chiede di conoscere il trattamento fiscale delle somme che il ____ dovrà corrispondere:
- al referente, proprietario dell’edificio, quale persona fisica non svolgente attività d’impresa, arte o professione;
- alle comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale ovvero perseguono per i partecipanti benefici ambientali, economici e sociali;
- al produttore che svolge attività d'impresa in qualità di referente di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno del medesimo edificio le cui unità immobiliari appartengano ad un unico soggetto.
La Risposta dell'AdE è disponibile in allegato.