Il GSE anticipa alcuni nuovi princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico realizzati su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia.
Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del nuovo decreto sugli incentivi alle fer elettriche (Dm Sviluppo 23 giugno 2016), entro il 28 settembre 2016 il GSE "pubblica o aggiorna le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalità di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione".
Princìpi di riferimento. Fino alla pubblicazione delle specifiche procedure, nella valutazione di comunicazioni pervenute a seguito di un intervento di manutenzione il GSE farà riferimento alle prescrizioni dei decreti ministeriali che hanno determinato l’ammissione agli incentivi in Conto Energia (dal I° al V° CE) nonché ai princìpi dettati dall’art. 30 del Decreto.
Interventi consentiti. Nello specifico è consentita la sostituzione - anche temporanea a seguito di guasti e malfunzionamenti - dei componenti principali dell’impianto (moduli e inverter, sia nuovi che rigenerati) e la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento sugli impianti incentivati che non causino indebiti incrementi della spesa di incentivazione
In caso di sostituzione definitiva dei moduli sono inoltre ammissibili limiti percentuali di incremento massimo complessivo sul valore della potenza elettrica nominale:
fino al 5% di incremento nei casi di impianti con potenza totale non superiore a 20 kW
fino all’1% di incremento nei casi di impianti con potenza totale superiore a 20 kW
Tali princìpi saranno applicati anche alle comunicazioni pervenute al GSE prima del 30 giugno 2016 (data di entrata in vigore del DM 23 giugno 2016) e la conformità delle modifiche apportate e la veridicità delle dichiarazioni rese verrà verificata dall’ente ai sensi e per gli effetti del DM 31 gennaio 2014.
Comunicazione e verifica degli interventi. Per interventi che modifichino i dati caratteristici o di configurazione degli impianti il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE l’avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione che abbiano modificato dati caratteristici o di configurazione dell’impianto entro sessanta giorni dall’esecuzione degli interventi.
Nei casi in cui la documentazione inviata non soddisfi le richieste del GSE, l’ente si riserva la facoltà di avviare un procedimento amministrativo (Legge 241/90), che si concluderà nei 90 giorni successivi, per verificare la sussistenza di tutti i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto delle disposizioni del DM 23 giugno 2016.
Per tutti gli interventi effettuati che non abbiano modificato i dati caratteristici o di configurazione dell’impianto, in modo tale da non produrre effetti sui requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE esclusivamente l’avvenuta modifica con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00), con l’obbligo di conservare la documentazione in sito.
Interventi esenti dall’obbligo di comunicazione. Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione tutti gli interventi effettuati su impianti incentivati con potenza nominale inferiore o uguale a 3 kW in regime di scambio sul posto ad eccezione delle ipotesi di inserimento, nella configurazione elettrica, di un sistema di accumulo di energia.
Obblighi per il Soggetto Responsabile. In via preliminare, si specifica che tali interventi non devono comportare indebiti incrementi di spesa (anche in riferimento al costo indicativo cumulato annuo raggiunto il 6 luglio 2013) e devono essere debitamente autorizzati da tutti gli Enti/Autorità competenti.
Inoltre si specifica che il Soggetto Responsabile è tenuto a garantire per tutto il periodo d’incentivazione, anche a seguito di un intervento di manutenzione, la sussistenza di tutti i requisiti che hanno determinato il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni.