Efficientamento energetico

GSE: procedure semplificate per i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)

Nell'incontro del 10 giugno scorso con Italia Solare, il Gestore dei servizi energetici ha discusso anche l'ipotesi di modelli di risoluzione anticipata delle convenzioni per i piccoli impianti fotovoltaici

martedì 28 giugno 2016 - Redazione Build News

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L’attuale disciplina relativa ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) introduce una procedura di qualifica estremamente onerosa, sia in termini economici, con riferimento alle spese da pagare al Gse piuttosto che la necessità di rivolgersi a consulenti per la presentazione delle istanze, sia dal punto di vista burocratico, imponendo un altrettanto oneroso obbligo di comunicazione di tutte le modifiche, che espone le imprese al rischio di gravissime conseguenze in caso di dimenticanze.

Lo ha evidenziato l'associazione Italia Solare nel corso dell'incontro con il Gestore dei servizi energetici tenutosi lo scorso 10 giugno.

Il Gse ha fatto presente che, con riferimento ai costi connessi alla qualifica dei sistemi SEU, si applicano i corrispettivi previsti dal DM 24 dicembre 2014.

Con riferimento alle modalità di presentazione della richiesta di qualifica, il Gestore, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 72/2016/R/eel, ha trasmesso all’Autorità un aggiornamento delle regole applicative proponendo delle semplificazioni per il rilascio della qualifica SEU:

- nel caso di sistemi particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 100 kW;

- per quelle configurazioni caratterizzate dalla presenza di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW realizzato presso un cliente finale per la cui produzione vengono erogate la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sul consumo in sito ai sensi dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia).

Il Gse è attualmente in attesa di una verifica positiva delle regole proposte.

Con riferimento alle comunicazioni delle modifiche, il Gestore dei servizi energetici chiarisce che l’obbligo è circoscritto alle modifiche relative al rispetto dei requisiti che sono stati oggetto di verifica da parte del Gse ai fini del rilascio della qualifica. Ai fini del mantenimento della qualifica SEU/SEESEU, è pertanto necessario comunicare esclusivamente le eventuali modifiche apportate in grado di determinare una variazione di configurazione (assetto) di carattere tecnico, giuridico, amministrativo, del Sistema qualificato. A titolo esemplificativo, tali modifiche possono essere dovute a realizzazioni di potenziamenti e rifacimenti, installazioni o rimozioni di una o più UC, modifiche al punto di connessione, cambi di titolarità di uno o più impianti di produzione, cambi di titolarità del punto di connessione, ecc.

MODELLI DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLE CONVENZIONI PER MICRO IMPIANTI FV. Vista la notizia diffusa dagli organi di stampa, relativa a possibili modelli di risoluzione anticipata delle convenzioni per piccoli impianti FV, rispetto alla quale Italia Solare manifesta un forte interesse, si è discussa con il Gse l’ipotesi di erogare in un’unica soluzione anticipata, su base volontaria, gli incentivi destinati agli impianti fotovoltaici di piccola taglia. Una misura di questo tipo è oggetto di approfondimenti nell’ambito dell’associazione, con l’obiettivo di formulare eventuali proposte di definizione di opportune misure legislative alle istituzioni competenti in materia. Gli impianti tra 1 e 3 kW corrispondono a circa 180.000 unità, rappresentando il 36% del totale in Italia e percepiscono il 3% degli incentivi. Il beneficio di una tale misura potrebbe, da un lato, rispondere all’esigenza dei produttori di energia fotovoltaica di trarre vantaggi economici sia nel breve che nel medio periodo e dall’altro supportare le aziende ponendo le basi per stimolare il mercato dei sistemi di accumulo e delle pompe di calore in un’ottica di ottimizzazione dell’autoconsumo.

Italia Solare ha inoltre richiesto un approfondimento tra il Gse e l’Agenzia delle Dogane in merito all’obbligatorietà di apertura di una P.IVA per i condomini nei casi di impianti fotovoltaici con potenza installata superiore ai 20 kW, realizzati in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 28/2011. Il Gse approfondirà la questione.

MODIFICHE IMPIANTI DOPO LA SOSPENSIONE DEL DTR. Il Gse ha rappresentato, in relazione a quesiti specifici posti dall’associazione, le modalità di gestione delle modifiche agli impianti fotovoltaici, a seguito della sospensione del DTR.

In particolare, con riferimento all’approvazione preventiva, da parte del Gestore, degli interventi di modifica, si specifica che resta nella facoltà del Soggetto Responsabile farne richiesta. È, tuttavia, possibile beneficiare dell’opportunità di richiedere una valutazione preventiva dell'intervento che si intende realizzare esclusivamente nei casi in cui modifiche causate da eventi imprevedibili, non dipendenti dalla volontà del Soggetto Responsabile, potrebbero comportare il venir meno dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento degli incentivi. Si pensi, ad esempio, ad interventi di modifica su impianti BIPV nel caso in cui si intenda installare componenti speciali recentemente brevettati.

L’associazione, con riferimento ad interventi connessi alla sostituzione di moduli fotovoltaici, ha rappresentato che tali interventi sono spesso legati alla volontà di far fronte a riduzioni di efficienza degli stessi rispetto alle condizioni attese in fase di realizzazione degli impianti.

Nelle more della definizione di una disciplina organica per la gestione in esercizio degli impianti incentivati, che il Gse sarà probabilmente chiamato a disciplinare ai sensi dell’emanando decreto di incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche, è stato specificato che la sostituzione dei moduli è consentita nei soli casi disciplinati dai decreti e le convenzioni dei Conti Energia di riferimento, vale a dire solo “a seguito di guasti, furti, avarie non riparabili”, a condizione che non venga incrementata la potenza dell'impianto. A seguito di interventi di sostituzione può essere al massimo ripristinato il livello di producibilità iniziale dell'impianto che dipende, tra gli altri fattori, anche dal livello di obsolescenza dei componenti e non dalla loro efficienza. L'aumento dell'efficienza infatti comporta la riduzione della superficie necessaria a produrre una determinata potenza. L'efficienza di conversione delle celle determina la superficie di celle necessaria per produrre una determinata potenza (è il rapporto tra potenza massima erogata dalla singola cella e potenza che riceve dal sole). Poiché la potenza ricevuta dal sole è proporzionale all'area irraggiata, un aumento di efficienza comporta la riduzione dell'area necessaria per produrre la stessa potenza.

Italia Solare ha, al proposito, proposto di consentire la sostituzione dei moduli in casi ulteriori rispetto a quelli indicati, includendo anche la possibilità di realizzare interventi volti ad incrementare la producibilità degli impianti; in tal caso, si condividerebbe la necessità di prevedere un limite rispetto all’energia incentivabile ancorata al livello tecnologico iniziale.

Il Gestore dei servizi energetici precisa, altresì, che, in caso di sostituzione, è necessario che i nuovi componenti installati rispettino i requisiti previsti dal V Conto Energia. Sono consentite deroghe a tale principio nel solo caso in cui i componenti siano stati approvvigionati dal Soggetto Responsabile dell'impianto in data antecedente. Il Gse sta valutando l'opportunità di consentire l'installazione di componenti già approvvigionati, nella disponibilità di soggetti terzi, esclusivamente per sostituzioni di lieve entità e, in ogni caso, qualora sia possibile fornire documentazione attestante la data di approvvigionamento dei componenti in questione.

Con riferimento alla possibilità di realizzare interventi che comportino la modifica del POD, si chiarisce che, al momento, non esistono norme che vietino esplicitamente la modifica del codice POD identificativo del punto di connessione alla rete di impianti fotovoltaici né tantomeno la modifica dell’assetto di connessione da “cessione totale” a “cessione parziale”. È in ogni caso necessario che, a seguito della modifica, l'impianto continui a rispettare i requisiti che hanno consentito il riconoscimento degli incentivi.

PREVISIONE DI METODI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE ALTERNATIVI RISPETTO AL TAR LAZIO. Italia Solare ha rappresentato come, per gli impianti di minori dimensioni, l’elevano costo richiesto per un ricorso al TAR Lazio costituisca un pregiudizio grave al diritto costituzionalmente tutelato di difesa degli utenti e, di fatto, una preclusione della tutela contro i provvedimenti del Gse da parte di un elevato numero di Soggetti Responsabili. A tal proposito, ha richiesto al Gse di valutare l’opportunità, su base volontaria, di:

i. prevedere la possibilità di accedere a meccanismi di conciliazione e arbitrato a prezzo convenzionato non solo per scambio sul posto e ritiro dedicato, ma anche per ciò che riguarda le tariffe incentivanti e i certificati bianchi, e/o

ii. valutare la nomina di un difensore civico indipendente a cui affidare, dietro pagamento da parte degli utenti di una tariffa che ne copra il costo di funzionamento, la risoluzione in via amministrativa in tempi certi dei reclami sui provvedimenti adottati.

Il Gestore ha rappresentato che non si ritiene opportuno creare sovrapposizioni rispetto a strumenti già regolati. Come noto, infatti, con la deliberazione 605/2014/E/com dell’11 dicembre 2014, l’Autorità per l'energia ha previsto la possibilità di attivare il “Servizio conciliazione clienti energia” anche in favore del c.d. prosumer per la risoluzione delle controversie eventualmente insorte con il Gse, con esclusivo riferimento ai servizi da quest’ultimo erogati e sottoposti ai poteri di regolazione e controllo dell’Autorità (ritiro dedicato, scambio sul posto e modalità di erogazione degli incentivi limitatamente a quanto definito dall’Autorità medesima su mandato dei corrispondenti decreti ministeriali). In questi casi, il Gestore è tenuto obbligatoriamente a partecipare alla procedura di conciliazione. Per tutte le altre controversie, la Disciplina prevede la facoltatività per il Gse di partecipare al Servizio.

Inoltre, il Gestore dei servizi energetici ha evidenziato che, quale società totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e “soggetto privato preposto all’esercizio di attività amministrative”, il GSE si è già dotato, per l’espletamento di tutte le attività di rilevanza pubblicistica di propria competenza, di specifiche Regole procedimentali in cui ha fissato determinate tempistiche in conformità ai principi della legge n. 241 del 1990, ovvero nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza. Nell’ambito delle suddette Regole è garantito l’imparziale e trasparente contraddittorio con gli operatori interessati, i quali sono messi in condizione di rappresentare le proprie istanze anche prima dell’adozione, nei termini previsti dalle Regole medesime, del provvedimento finale, che risulta sempre dettagliatamente motivato nei suoi presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

Ulteriore criticità rilevata rispetto alla richiesta avanzata da Italia Solare risiede nel fatto che l’espletamento di tale attività dovrebbe trovare copertura finanziaria mediante gli oneri generali di sistema che, come noto, sono sostenuti dai consumatori finali e non autonomamente gestiti dal Gse.

CONFERMA DELLA DESTINAZIONE A SUPPORTO DEL FOTOVOLTAICO DEI FONDI REVOCATI. L’associazione ha chiesto che i fondi recuperati a seguito di provvedimenti di revoca degli incentivi possano essere destinati a incentivare la diffusione delle tecnologie di accumulo, con particolare attenzione alle Smart Grid locali.

Il Gse ha fatto presente che la proposta non può essere considerata fattibile, alla luce della normativa di riferimento.

Come disposto nel Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT), il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3, è utilizzato per coprire, in via esclusiva, le spese e i costi previsti all’articolo 50, comma 1 e 3 del suddetto Testo. Tra le voci ivi elencate non figurano i costi sostenuti dal Gse, per il riconoscimento di meccanismi di incentivazione indicati dall’associazione.

Si dispone, inoltre, al comma 6 del medesimo articolo, che, qualora la differenza tra gli oneri fatturati nel mese precedente, relativamente ai costi e alle spese di cui al comma 50.1 e i ricavi rilevati dal Gse, in relazione al gettito della componente tariffaria A3 ed eventuali ricavi aggiuntivi, descritti al comma 2 lettere b) e d), e al comma 5 dell’articolo 48, risulti positiva, il Gse è tenuto a versare l’eccedenza alla Cassa, sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

CONDIVISIONE DI PROPOSTE PER RENDERE PIÙ PROPORZIONALI E ARTICOLATE LE SANZIONI IN CASO SIANO RISCONTRATE DIFFORMITÀ DURANTE LE VERIFICHE. Italia Solare ritiene che la lista di irregolarità che causano la decadenza dagli incentivi contenuta nell’Allegato 1 al DM 31 gennaio 2014 sia troppo vasta, lamentando soprattutto il fatto che si applichi a prescindere dalla taglia e dalla tecnologia degli impianti. Al proposito, ritiene, infatti, che prevedere una maggiore articolazione delle sanzioni, limitando i casi di decadenza dalle tariffe incentivanti, risponderebbe a un criterio di proporzionalità ed equità.

Il Gse ha preso atto della posizione dell'associazione, rappresentando che l’operato del Gestore risponde alle disposizioni normative di cui al DM Controlli.

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