Con la risposta diffusa il 16 settembre (600/2021, in allegato) l’Agenzia delle Entrate conferma che le società tra professionisti, abbreviate come Stp, possono usufruire dei crediti d’imposta riservati alle imprese, come per esempio il credito Industria 4.0 (che ora si chiama Transizione 4.0) e il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno.
Questo anche grazie alla sentenza 7407/2021 della Corte di cassazione nella quale i giudici di legittimità avevano ritenuto applicabile la ritenuta d’acconto (dovuta in caso di reddito di lavoro autonomo) sull’onorario pagato a uno studio legale costituito in forma di una società tra professionisti a responsabilità limitata, privilegiando la natura dell’attività svolta rispetto alla forma giuridica prescelta.
Alle Stp, benché non costituite nella forma di società semplice e a prescindere dall’attività esercitata, si applicano – ricorda l’Agenzia – le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Da questo deriva dunque la spettanza dei crediti d’imposta per investimenti riservati alle sole imprese, e non al mondo professionale.
IN ALLEGATO: La risposta n. 600/2021 dell’Agenzia delle Entrate
Franco Metta