Ultime notizie

I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia: la guida Inail

Utili indicazioni per datori di lavoro, preposti e lavoratori sulla scelta dei principali DPI da adottare

mercoledì 17 marzo 2021 - Redazione Build News

1_a_b_a-inail-logo-x-x

L’European Agency for safety and health at work (Eu-Osha) (Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro) rilevava, già nel 2004, il possibile legame tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia. Fra le patologie che potrebbero derivare da questa esposizione ci sono: la silicosi, gravi malattie respiratorie, le dermatiti professionali, l’asma allergica. Per alcune categorie di operai edili ci sarebbe anche un’associazione statisticamente significativa tra lo sviluppo di neoplasie del polmone e delle cavità nasali e l’esposizione a cancerogeni occupazionali. Oggi, l’Eu-Osha ha rimarcato, altresì, la necessità che tutti i comparti impegnati nella sostenibilità energetica, e quindi anche l’edilizia cosiddetta “green”, garantiscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Utili indicazioni per datori di lavoro, preposti e lavoratori sulla scelta dei principali DPI da adottare vengono fornite attraverso il fact-sheet pubblicato dall’Inail “I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia” (IN ALLEGATO).

Attività che possono esporre i lavoratori nel cantiere edile al rischio chimico. I lavoratori che operano all’interno del cantiere edile possono essere esposti al rischio chimico attraverso l’utilizzo e la manipolazione di sostanze e preparati pericolosi: solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e mediante specifiche lavorazioni, utilizzo di bitume o asfalti a caldo. Possono esporre a rischio chimico anche lavorazioni come la saldatura, con la relativa produzione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell’aria di materiali fusi. Rischi possono derivare da attività come la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie in grado di determinare esposizione a particolato e fibre.

Esposizione a isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali. Nello studio, particolare attenzione è rivolta alla potenziale esposizione dei lavoratori a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta “edilizia verde”: isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali (FMA) e fibre artificiali vetrose (FAV). Gli isocianati che nel settore delle costruzioni trovano largo impiego nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici, sono agenti capaci di arrecare danni alle vie respiratorie, poiché sono irritanti per le membrane mucose e la cute. Le resine epossidiche, che vengono impiegate in edilizia per la produzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite, possono provocare dermatiti e irritazioni agli occhi e all’apparato respiratorio. Le fibre minerali artificiali (FMA) e fibre artificiali vetrose (FAV), utilizzate come materiali isolanti, hanno potenziali effetti infiammatori, citossici e cancerogeni.

Lo studio fornisce indicazioni utili sulla scelta dei DPI da adottare. La grande varietà di sostanze chimiche a cui possono essere esposti i lavoratori del settore edile comporta una scelta attenta e oculata dei dispositivi di protezione individuale da indossare. Come indicato dalla scheda informativa dell’Inail la scelta dei DPI adatti dipende da un insieme di considerazioni: la natura e lo stato fisico dell’inquinante, i relativi valore limite di esposizione professionale (VLEP), la concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro, la durata dell’attività lavorativa nell’aria inquinata.

In una specifica tabella gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore. Ai fini del corretto utilizzo dei DPI, il fact-sheet Inail riporta, in una dettagliata tabella, gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore, ai sensi del d.lgs. 81/2008. Tra gli obblighi del datore di lavoro, fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché queste siano adeguate ai rischi. Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali riguardo all’uso dei DPI messi a loro disposizione, in caso di inosservanza, è tenuto a informare i superiori. Fra gli obblighi del lavoratore, utilizzare i DPI messi a disposizione in maniera conforme all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.

I dispositivi per la protezione della cute e delle vie respiratorie. I DPI per la salvaguardia dal rischio chimico, nel settore delle costruzioni, sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie: i dispositivi per la protezione della cute e quelli per la difesa delle vie respiratorie. Nel primo caso si fa riferimento a guanti e dispositivi di protezione del corpo in grado di garantire una copertura ampia della superficie cutanea potenzialmente esposta, compresi viso e occhi. I dispositivi di protezione delle vie respiratorie definiti anche APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie) mirano a proteggere il lavoratore da sostanze pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas). Ai fini dell’individuazione dell’APVR più adatto va considerata la natura dell’inquinamento, verificando se sia dovuto a particelle, gas, vapori, insufficienza di ossigeno o a una combinazione di questi fattori.

Requisiti di conformità dei DPI in base al regolamento dell’Unione europea 425/2016. In appendice alla scheda informativa vengono indicati i riferimenti normativi in materia: il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il d.lgs 19 febbraio 2009, n. 17; il regolamento dell’Unione europea n. 425/2016. In base al regolamento, i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che nelle condizioni di impiego a cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile, e in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni normali di utilizzo. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi multipli che richiedano l’utilizzo contestuale di più DPI, i dispositivi devono essere compatibili tra loro e in grado di conservare, anche nell’utilizzo simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti

Attualità
Trend e prospettive della formazione nell’edilizia e nell’installazione

Il periodo di trasformazione dell’industria e la spinta tecnologica portano alla necessità...


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore


Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...

Mercato
A Belluno il seminario gratuito sull'edilizia sostenibile

L'evento si terrà il 20 novembre dalle ore 14.00 alle 18.00 a...