Con 170 sì, 20 no e 21 astensioni, l'Aula del Senato ha ieri approvato definitivamente il disegno di legge sugli ecoreati, che è ora legge.
“Una bella giornata per chi ama l’Italia, l’ambiente e il futuro: possiamo finalmente brindare al varo della legge sugli ecoreati. Un provvedimento a lungo atteso che cambia in meglio l’Italia e ricorderemo nei prossimi anni”, ha commentato Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera e primo firmatario della legge.
“La legge sugli ecoreati – sottolinea Realacci - consentirà infatti di contrastare l’illegalità in campo ambientale con nuovi e più efficaci strumenti, a tutto vantaggio di ambiente e salute dei cittadini. Siamo finalmente arrivati alla meta grazie ad un lavoro ampio e comune di tutto il Parlamento e alla mobilitazione di venticinque associazioni guidate da Legambiente e Libera. La legge che introduce i reati ambientali nel nostro codice penale è un provvedimento importante che alza l'asticella della legalità e aiuta l’economia pulita. Grazie al quale sarà più facile evitare disastri come quelle di Bussi, dell’Eternit di Casale Monferrato, o della Terra dei Fuochi”.
GALLETTI: ORA UN DISEGNO DI LEGGE SULLE AGENZIE PER RAFFORZARE I CONTROLLI. “Per la prima volta inseriamo nel diritto penale i reati contro l’ambiente. Fino ad oggi non c’erano tipologie specifiche, per cui s’interveniva facendo riferimento a reati più generici. Ora possiamo perseguire reati ambientali con più certezza. E allunghiamo i tempi di prescrizione, che vengono di fatto raddoppiati”, ha sottolineato il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti, in un'intervista al Messaggero. “Ora serve un passo successivo che faremo: dobbiamo approvare un disegno di legge sulle agenzie, perché si rafforzino i controlli”, ha aggiunto Galletti. Le nuove norme, rimarca il ministro, non complicheranno la vita alle imprese, ma al contrario semplificano il quadro: “Diamo agli imprenditori corretti che già rispettano le regole la certezza di potere agire in un mercato sano, senza subire la concorrenza sleale di chi viola la legge. E andremo così a una semplificazione del quadro, anche questo è un signi?cativo cambiamento culturale. E anche dal punto di vista cittadino, questo cambio è fondamentale”.
LEGAMBIENTE E LIBERA: “DOPO 21 ANNI ECO-GIUSTIZIA È FATTA”. “Per noi oggi è una giornata storica: dopo 21 anni gli ecoreati entrano finalmente nel Codice penale: eco-giustizia è fatta. Da ora in poi gli ecomafiosi e gli ecocriminali non la faranno più franca: grazie ad una norma come questa sarà possibile colpire con grande efficacia chi fino ad oggi ha inquinato l'ambiente in cui viviamo contando sull’impunità”, hanno commentato Legambiente e Libera, promotrici dell’appello “In nome del popolo inquinato” sottoscritto da altre 23 sigle associative di cittadini, medici, studenti e di categoria.
NUOVE FATTISPECIE DELITTUOSE. Come spiega nel dettaglio il dossier del Servizio studi del Senato, la legge sugli ecoreati introduce le seguenti nuove fattispecie delittuose:
1) il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
2) il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-ter) che prevede per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravita? delle conseguenze del delitto ovvero: la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: e? il caso in cui la lesione personale e? punibile a querela); la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima; la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione;
3) il delitto di disastro ambientale (articolo 452-quater), che, raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale (Sentenza 327 del 2008) in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. Il delitto e? definito, alternativamente, come: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumita? pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La nuova disposizione codicistica reca infine una clausola di salvaguardia "fuori dai casi previsti dall'articolo 434", in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che finora, in assenza del delitto di disastro ambientale, ha assolto ad una funzione di supplenza e chiusura del sistema. Il disastro ambientale e? aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette;
4) il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452- sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (primo comma). Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà;
5) il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies deve esserne disposta la confisca.
6) il delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui articolo 257 del Codice dell'ambiente, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica. Inoltre, l'articolo 257 del Codice - come modificato dal disegno di legge – prevede la salvaguardia delle più gravi fattispecie di reato.
Rispetto alle nuove fattispecie, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e il delitto di disastro ambientale (articolo 452-quater). In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quinquies, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena e? prevista per il delitto colposo di pericolo ovverosia quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.
SOPPRESSA LA NORMA CHE VIETAVA LA TECNICA AIR GUN. Nel corso dell’esame in seconda lettura da parte della Camera è stato soppresso l’articolo 452-quaterdecies del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l’utilizzo della tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive per le attivita? di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. L'air gun e? una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensita? sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.
"Sull'air gun ora il Governo non può più scappare. Si impegni su un disegno di legge che il sottoscritto depositerà oggi stesso, ritirando al tempo stesso il mio emendamento sull'air-gun dal ddl ecoreati”. Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, membro della Commisione Industria.
"Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che attua la direttiva europea sulla Valutazione d'impatto ambientale degli impianti off-shore. D'ora in avanti non sarà più una formalità rilasciare autorizzazioni sull'utilizzo di una tecnica dannosa e nociva come l'air-gun. Un passo avanti ma non basta. Ci vuole una legge ad hoc sull'air gun intervenendo sul testo unico ambientale”, spiega il senatore M5S Castaldi.
APPROVATO ORDINE DEL GIORNO. “In Senato in Commissione Ambiente e Giustizia – ha ricordato Castaldi - è stato approvato anche un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle a mia firma insieme ai colleghi Girotto e Petrocelli. Un documento che impegna il Governo ad “adottare le misure necessarie volte a verificare gli impatti dell'ecosistema marino della tecnica dell'air-gun e delle altre tecniche esplosive per l'attività di ricerca e di ispezione dei fondali, anche al fine di procedere alla fissazione di un divieto di utilizzo delle medesime tecniche”. La stessa risoluzione M5S approvata invita il governo a “valutare la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette”.
AGGRAVANTE AMBIENTALE. Il nuovo articolo 452-octies del codice penale prevede poi circostanze aggravanti nel caso di commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa. Il successivo 452-novies introduce una nuova circostanza definita "aggravante ambientale". Tale disposizione prevede un aumento di pena (da un terzo alla meta?) quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal Codice dell'ambiente o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente. L'aumento e? invece di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del citato Codice dell'ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente. E' prevista, in ogni caso, la procedibilita? d'ufficio. Dalla formulazione consegue che la seconda violazione può riguardare anche illeciti amministrativi.
RAVVEDIMENTO OPEROSO. L’articolo 452-decies introduce nel codice penale con riguardo ai delitti ambientali la disciplina del c.d. ravvedimento operoso. In particolare, e? previsto che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla meta? a due terzi; tali attività riparatorie dei luoghi devono avvenire "concretamente" e, in relazione alla tempistica, "prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado". Al concreto aiuto all'autorita? di polizia o giudiziaria per la ricostruzione dell'illecito e nell'individuazione degli autori consegue l'applicazione di una diminuzione della pena da un terzo alla meta?.
CONFISCA. L'articolo 452-undecies del codice penale interviene in materia di confisca, prevedendo che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita?, impedimento del controllo nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo; una clausola di salvaguardia, a tutela dei terzi estranei al reato, esclude l'obbligatorieta? della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi. Se la confisca dei beni non e? possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilita? anche per interposta persona. L'articolo 452-undecies prevede inoltre: un obbligo di destinazione dei beni e dei proventi confiscati, che devono essere messi nella disponibilita? della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi; l'inapplicabilita? della confisca quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. Il successivo articolo (452-duodecies) stabilisce che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilita? del primo (ex articolo 197 del codice penale).
LE ALTRE NOVITÀ. La nuova legge prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione e stabilisce che alla condanna per tali delitti consegua l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente; coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali; introduce nel codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi ambientali ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.