L’articolo 11, comma 6, lettera b) della Legge di Stabilità Regionale 2016 dell'Abruzzo è stata impugnata dal Consiglio dei ministri del 21 marzo scorso per la violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
La disposizione impugnata, nel modificare la legge n. 36 del 2015, introduce una “nuova” definizione di potenza efficiente – relativa agli impianti idroelettrici - del tutto equivalente a quella contenuta nella legge n. 36/2015 impugnata dal Governo con ricorso del 12 gennaio 2016.
Secondo il Governo “l’art. 11 comma 6, lett. b) della legge in oggetto, rinviando alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas, ha solo apparentemente modificato la citata legge 36/2015 perpetuando la medesima illegittimità già riscontrata ed evidenziata con il ricorso avverso la legge n. 36 del 2015. Ed invero, la definizione che GSE e AEEG adottano dal 2014, ai sensi della delibera AEEG 179/2014/R/EFR, è la stessa presente nella legge regionale del 2015 “potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione di (una sezione) è la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla massima potenza attiva che può essere prodotta con continuità durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno quattro ore per gli impianti idroelettrici) supponendo tutte le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici”.
Pertanto, la tesi del Governo è che “questa "nuova" definizione, del tutto equivalente a quella contenuta nella legge n. 36/2015, fondandosi sulla potenza di targa della macchina e non sulla potenza nominale media di concessione, comporta i medesimi negativi effetti discriminatori e anticoncorrenziali sugli operatori idroelettrici in Abruzzo”.
La disposizione “incide fortemente sulla capacità di operare in pari condizioni sul mercato unico dell’energia elettrica, perché le imprese operanti in Abruzzo, gravate di un canone maggiore andrebbero a competere con analoghi impianti che avendo, invece, un canone molto più basso sono in grado di offrire sul mercato dell’energia prezzi più bassi di quelli degli impianti abruzzesi”. Quindi “l’articolo 11, comma 6 lettera b) contrasta con i principi in materia di tutela della concorrenza contenuti all’art. 37, comma 7, del d.l. 83/2012 e conseguentemente viola l’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione”.
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