La misura del sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 22,88 a € 22,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta.
È quanto dispone il Ministero dell'Ambiente con il decreto 30 novembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre.
Per quanto riguarda i concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, la misura del sovracanone annuo dovuto è aumentata, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 30,40 a € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta.
NOVITÀ NEL COLLEGATO AMBIENTALE. Ricordiamo che la legge “Disposizioni in materia di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)”, approvata in via definitiva ieri dalla Camera (LEGGI TUTTO), reca all'articolo 62, commi da 1 a 3, norme che disciplinano le condizioni di pagamento e la misura del sovracanone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani (BIM).
In particolare, il comma 1 dispone che il sovracanone previsto dalla legislazione vigente per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Viene quindi superata l’attuale determinazione in due fasce della misura del sovracanone, dovuto in misura pari a 22,88 euro/kW per gli impianti di potenza inferiore a 3 MW e in misura pari a 30,40 euro/kW per gli impianti di potenza superiore a 3 MW. Il testo in esame commisura il canone a quanto dovuto per la fascia più alta (concessioni di grande derivazione idroelettrica), ossia all’importo di 30,40 euro/kW.
Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.
Il Senato ha soppresso la norma, introdotta in prima lettura dalla Camera, volta a svincolare il sovracanone dall’obbligo di proseguire interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani. In suo luogo, Palazzo Madama ha introdotto la previsione (comma 3) che per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento i sovracanoni idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali.
Secondo il dossier del Servizio Bilancio dello Stato, “andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la nuova formulazione del comma in base al quale i sovracanoni idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali (comma 3). In particolare, poiché con il testo in esame tali sovracanoni sono dovuti per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento novellato, andrebbe escluso che con riferimento agli impianti già esistenti possano determinarsi minori entrate per i comuni interessati”.