Sentenze

Idroelettrico, le Regioni non possono adottare criteri generali per la determinazione dei canoni

Corte costituzionale: in attesa che sia adottato il decreto ministeriale di cui al dl n. 83/2012, restano fermi i criteri previsti dalla normativa statale di riferimento

lunedì 27 marzo 2017 - Redazione Build News

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Le Regioni sono competenti a determinare e a quantificare la misura dei canoni idroelettrici, dovendosi ricondurre tale intervento alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». È loro precluso, però, adottare «criteri generali» per tale determinazione, essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». Nella perdurante attesa che sia adottato il decreto ministeriale di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, in tale ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di riferimento.

Lo ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 59/2017 depositata il 24 marzo, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della Regione Abruzzo.

Nella suddetta sentenza – IN ALLEGATO - la Corte costituzionale ha chiarito che, in attesa del decreto ministeriale sopra menzionato, oggi non ancora adottato, la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni idroelettrici “non può ritenersi paralizzata, poiché in assenza del suddetto decreto la disposizione legislativa che ad esso rinvia «non è ancora pienamente operante ed efficace» (sentenza n. 158 del 2016)”.

Le Regioni, “salvo l’onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, hanno attualmente titolo, nell’ambito della propria competenza ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale «della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava» (sentenza n. 158 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2014), nonché dei principî di economicità e ragionevolezza, previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e condizionanti l’esercizio della competenza regionale già prima della definizione con decreto ministeriale dei criteri generali (sentenza n. 158 del 2016)”.

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