La J. D. è un’impresa attiva nel settore della produzione di elettricità. Per il periodo compreso tra il 20 novembre 2004 e il 20 novembre 2014 essa ha beneficiato di una concessione che la autorizzava all’esercizio di attività di produzione di elettricità da fonti rinnovabili in due piccole centrali a biogas e in una piccola centrale idroelettrica, situata presso il punto di scarico delle acque reflue (acque industriali) di un altro impianto, non dedito alla produzione di elettricità.
Il 5 marzo 2013, la J. D. ha chiesto la proroga di detta concessione per un nuovo periodo. Con decisione del 6 novembre 2013, il presidente dell’Ufficio polacco per la regolamentazione energetica ha respinto detta domanda di proroga relativamente alla piccola centrale idroelettrica, con la motivazione che solo le centrali idroelettriche che utilizzavano l’energia del moto ondoso, maremotrice e del salto dei fiumi potevano essere considerate impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La J. D. ha impugnato tale decisione dinanzi al S?d Okr?gowy w Warszawie – S?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia – Tribunale di tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia), che ha respinto il ricorso con sentenza del 5 novembre 2014. Secondo detto giudice, dalla definizione di fonte energetica rinnovabile di cui all’articolo 3, punto 20, della legge sull’energia risulta che l’elettricità prodotta in una centrale idroelettrica, che non sia una centrale di pompaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, non può essere considerata come prodotta da una fonte energetica rinnovabile.
La J. D. ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al S?d Apelacyjny w Warszawie Wydzia? Cywilny (Corte d’appello di Varsavia, Sezione civile). Al cospetto di tale giudice la J. D. allega, in sostanza, che nella fattispecie è irrilevante come l’acqua sia stata prelevata dall’altro impianto e che l’articolo 3, punto 20, della legge sull’energia è contrario all’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28, in combinato disposto con il considerando 30 e con l’articolo 5, paragrafo 3, di quest’ultima, in quanto esso fa riferimento all’«energia (…) del salto dei fiumi» e non alla più ampia nozione di «energia idraulica» utilizzata da detta direttiva.
LA QUESTIONE. Il S?d Apelacyjny w Warszawie Wydzia? Cywilny ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia europea la seguente questione pregiudiziale:
Se la nozione di energia idraulica, quale fonte energetica rinnovabile, contenuta nell’articolo 2, [secondo comma,] lettera a), in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, e con il considerando 30, della direttiva [2009/28], debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce esclusivamente all’energia prodotta dalle centrali idroelettriche che sfruttano il salto delle acque superficiali interne, compreso il salto dei fiumi, o anche all’energia prodotta da una centrale idroelettrica (che non sia né una centrale di pompaggio ad accumulazione né una centrale di pompaggio-turbinaggio) situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto.
Il giudice del rinvio si domanda se l’energia idraulica, quale energia da fonte rinnovabile, includa l’energia prodotta sfruttando il flusso gravitazionale di corsi d’acqua artificiali allorché, da un lato, tale acqua sia stata accumulata da un altro impianto, per suoi propri scopi, ricorrendo ad altra energia, e, dall’altro, la centrale idroelettrica in questione non sia né una centrale di pompaggio ad accumulazione né una centrale di pompaggio-turbinaggio. Rileva, in particolare, che le direttive 2009/28 e 2003/54 non definiscono la nozione di energia idraulica e che le disposizioni del diritto nazionale in vigore al momento dell’adozione della decisione controversa riguardavano unicamente l’energia prodotta dal salto di acque fluviali naturali.
LA SENTENZA DELLA CORTE UE. Con la sentenza del 2 marzo 2017 causa C 4/16, la Corte di giustizia europea ha chiarito che la nozione di «energia da fonti rinnovabili», di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, “deve essere interpretata nel senso che essa include l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, diversa da una centrale di pompaggio ad accumulazione o da una centrale di pompaggio turbinaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, il quale ha prelevato precedentemente l’acqua per sue proprie finalità”.
La Corte Ue evidenzia nella sentenza che “costituisce «energia da fonti rinnovabili», ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28, ogni energia idraulica, sia quella fornita da un flusso d’acqua naturale sia quella fornita da un flusso d’acqua artificiale, con l’unica eccezione dell’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente pompata a monte”.
Tale interpretazione “è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/28. Infatti, dal suo articolo 1 risulta che quest’ultima mira a promuovere l’energia da fonti rinnovabili e, secondo il suo considerando 1, il maggior ricorso all’energia da fonti rinnovabili costituisce un fattore importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e gioca un ruolo nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e nel creare posti di lavoro nonché sviluppo regionale. A tal fine l’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che ogni Stato membro assicuri che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 sia almeno pari all’obiettivo assegnatogli, quale indicato nell’allegato I, parte A, della medesima direttiva”.
Orbene, “escludere dalla nozione di energia idraulica da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28 tutta l’elettricità proveniente da energia idraulica fornita da corsi d’acqua artificiali – e ciò solo perché si tratta di corsi d’acqua di tale natura – come propugna, in sostanza, il governo polacco, sarebbe non solo contrario alla volontà del legislatore dell’Unione (…) ma anche alla realizzazione dei predetti obiettivi.
Infatti, la sola circostanza che l’elettricità provenga da energia idraulica fornita da un flusso d’acqua artificiale non implica un’assenza di contributo alla realizzazione degli obiettivi (…) e, in particolare, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra”.
La Corte di giustizia Ue osserva inoltre che “un’esclusione generale (…) sortendo l’effetto di scoraggiare qualsiasi produzione di elettricità da energia idraulica fornita da un flusso d’acqua artificiale, anche quando tale salto d’acqua artificiale esista a motivo della presenza, a monte, di un’attività produttiva, indipendentemente da qualsivoglia sfruttamento a valle delle sue acque reflue per produrre elettricità, e anche quando tale elettricità sia prodotta senza ricorrere a un sistema di accumulazione per pompaggio, potrebbe ridurre la quantità di energia idraulica ammissibile al beneficio delle misure di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili che gli Stati membri devono mettere in atto, in ottemperanza alla direttiva 2009/28, e nuocerebbe in tal modo alla piena realizzazione di tali obiettivi.
Per evitare rischi di abuso, occorre nondimeno che l’attività, esercitata a monte, che è all’origine di tale flusso d’acqua artificiale, non abbia come unico obiettivo di creare detto flusso d’acqua perché venga sfruttato a valle per la produzione di elettricità. Così, in particolare, non rientrerebbe nella nozione di energia idraulica da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28 l’elettricità proveniente dall’energia idraulica fornita da un salto d’acqua artificiale qualora quest’ultimo sia stato creato a monte mediante pompaggio al solo scopo di produrre energia a valle.
Nella specie, risulta dalla decisione di rinvio che la piccola centrale idroelettrica di cui trattasi nel procedimento principale non è né una centrale di pompaggio ad accumulazione né una centrale di pompaggio-turbinaggio, sicché non rientra nella nozione di «centrale di pompaggio che utilizza l’acqua precedentemente pompata a monte» di cui alla direttiva 2009/28, e che, poi, il salto d’acqua artificiale che essa sfrutta è costituito dalle acque reflue di un impianto terzo, il quale l’ha prelevata per attività sue proprie, ciò che spetta nondimeno al giudice del rinvio accertare”.