Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) segnala che nella Gazzetta Ufficiale Europea del 20 giugno scorso sono stati pubblicati due Atti Delegati sull’idrogeno e i combustibili rinnovabili, che danno attuazione alla Direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, cd. RED II, oggi in corso di revisione.
Il primo è il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 e definisce quando l'idrogeno, i combustibili a base di idrogeno o altri vettori energetici possono essere considerati “combustibili rinnovabili di origine non biologica” (cd. RFNBO, renewable fuels of non-biological origin) per il trasporto. Le regole mirano a garantire che questi carburanti siano prodotti nei momenti e nei luoghi in cui è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili, sviluppando il concetto di “addizionalità” introdotto dalla RED II.
Il secondo Regolamento Delegato (UE) 2023/1185 definisce la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. L’atto precisa, inoltre, la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.
Entrano in vigore oggi 10 luglio 2023
I due provvedimenti entreranno in vigore il 20esimo giorno successivo alla pubblicazione, ovvero oggi 10 luglio 2023.
Transizione verso l’idrogeno verde delle industrie e dei trasporti
Prende forma il quadro normativo per la corretta attuazione degli interventi PNRR del MASE volti a favorire la transizione verso l’idrogeno verde delle industrie e dei trasporti, nel rispetto del principio DNSH (“non arrecare un danno significativo” all’ambiente). Maggiori informazioni sul principio nella sezione dedicata del sito del MASE.