Il 30 giugno è ormai alle porte e con esso la data di scadenza della restituzione dei benefici della cosiddetta Tremonti Ambiente.
Il D.L. 124/2019, all’art. 36 stabilisce, infatti, che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia per il fotovoltaico è subordinato alla rinuncia della detassazione prevista della Tremonti ambiente per coloro che ne hanno usufruito e tale rinuncia deve essere corrisposta con la restituzione dei benefici entro il 30 giugno 2020.
“In questi mesi abbiamo più volte portato all’attenzione dei ministeri l’impossibilità per molti nostri associati, vista la situazione economica generata dalla pandemia COVID-19, di pagare entro il 30 giugno i benefici derivanti dalla Tremonti Ambiente. Ora torniamo nuovamente a sollecitarlo”, spiega Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare.
L’associazione, all’avvicinarsi della scadenza, sollecita nuovamente i ministeri e lo fa con una lettera indirizzata al Ministero delle Finanze e inviata per conoscenza anche al Ministero dello Sviluppo Economico e al GSE.
Nella missiva Italia Solare chiede a nome dei suoi associati di ricomprendere la scadenza del 30 giugno tra quelle oggetto di proroga a causa del Covid19, stabilendo come nuova data di scadenza il 30 giugno 2021.
La norma, per come è stata concepita (versamento della aliquota di imposta Ires/Irpef sull’integrale “variazione in diminuzione” dal reddito di impresa riportata nella dichiarazione dei redditi per fruire della Tremonti Ambiente), obbliga i contribuenti “paradossalmente” a versare anche importi per agevolazioni che non sono ancora state fruite dagli stessi, Italia Solare sollecita quindi un pronto intervento da parte del MEF/Agenzia Entrate affinché chiarisca le modalità di attuazione della normativa ed escluda gli effetti “distorsivi” presenti.
L’associazione chiede, inoltre, di prevedere con apposita news del GSE a titolo umanitario e di tutela sociale di non adottare provvedimenti di decadenza o decurtazione della tariffa nei confronti di coloro che entro il 30 giugno 2020 abbiano aderito al meccanismo di cui all’articolo 36 del D.L. 124/2019, di rinuncia al cumulo, rinunciando ai giudizi, ma pagando solo una parte di quanto dovuto.