Il prossimo martedì 31 maggio entrerà in vigore il nuovo Conto Termico disciplinato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016.
Sul sito internet del Gse (www.gse.it) è disponibile una pagina dedicata (LEGGI TUTTO).
In un documento – IN ALLEGATO – Renovate Italy mette a fuoco alcuni aspetti che richiedono chiarimenti e fornisce alcuni suggerimenti per un miglioramento del provvedimento.
CHIARIMENTI NECESSARI. L'Associazione suggerisce di chiarire:
- il termine entro il quale, in caso di ricorso alla procedura di prenotazione di cui all'art. 6, comma 4, deve essere effettuata la sottoscrizione della scheda-contratto, a seguito della quale è erogata la rata di saldo di cui all'art. 7, comma 4, al fine di evitare il ritardo indefinito del pagamento
- che in considerazione dell'importante funzione di natura sociale, meritevole di tutela e sostegno, e della loro generale condizione di difficoltà economica, gli ex-IACP sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 12, comma 3 per i quali non vige il divieto di cumulo con altri incentivi in conto capitale
- che al fine di evitare che si protragga l'attuale impossibilità di intervenire sugli edifici condominiali misti, anche quando la quota millesimale di proprietà pubblica sia limitata, i contributi di cui all'art. 4.1 sono accessibili anche per la riqualificazione di tali edifici, limitatamente alle quote di proprietà di amministrazioni pubbliche o di ex-IACP
- che al fine di evitare di indurre a rinunciare a priori alla massima riduzione del fabbisogno di energia anche quando questa sia tecnicamente ed economicamente fattibile, nel caso di intervento su edifici per i quali sia stata richiesta l’iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, l’alternativa (al rispetto delle trasmittanze) della riduzione dell’indice di prestazione energetica, di cui all'Allegato I, punto 1, è una facoltà e non un obbligo, precisando altresì che l'indice di prestazione energetica richiesto è EPH,nd (indice di prestazione termica utile per il riscaldamento)
- che al fine di erogare l'incentivo specifico per la trasformazione degli edifici in NZEB nel maggior numero di casi possibili, possono usufruire del Nuovo Conto termico anche le demolizioni e ricostruzioni con ampliamento fino al 25% della volumetria
- che al fine di agevolare la partecipazione di soggetti orientati ai processi di riqualificazione profonda degli edifici, l’accesso diretto agli incentivi di cui all’art. 3, comma 2 riservato alle amministrazioni pubbliche è inteso in un’accezione estensiva, che comprende anche i casi di partenariato pubblico-privato in cui l’operatore privato è un’impresa edile (o un raggruppamento di imprese) non necessariamente qualificato ESCo.
PROPOSTE MIGLIORATIVE. Renovate Italy inoltre propone di:
- modificare i massimali di cui all'Allegato II, tabella 5, previsti per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), in funzione dell’intensità del contributo applicabile (40-50-55%), in modo da stimolare maggiormente gli interventi integrati anche su edifici di maggiori dimensioni
- limitare l'applicazione della maggiorazione della contribuzione al 55% prevista all'Allegato II, tabella 5 ai soli veri interventi integrati; per esempio, la maggiorazione potrebbe essere limitata agli interventi che, in aggiunta all’intervento sull’impianto, incidono su almeno il 25% dell’involucro, al fine di evitare che siano realizzati interventi surrettiziamente minimali, al solo scopo di ottenere la maggiorazione dell’incentivo
- incentivare anche le riqualificazioni profonde per fasi di cui all'art. 4 della Direttiva 2012/27/UE, ovvero quelle che interessano involucro ed impianto termico con interventi non simultanei, destinando loro il medesimo incentivo previsto per gli interventi combinati e simultanei, ovvero l’innalzamento dell’intensità di contribuzione al 55% dei costi; ad esempio, il primo intervento (necessariamente sull’involucro) beneficerebbe dell’usuale intensità (40% o 50%, a seconda dei casi) mentre il secondo usufruirebbe di una intensità più elevata, in modo che l’intensità totale dell’incentivo copra il 55% della somma dei costi degli interventi sull’involucro e sull’impianto termico. In alternativa, gli interventi sull’impianto termico potrebbero beneficiare di una intensità di contribuzione pari al 55% se realizzati su edifici il cui involucro abbia una prestazione già in linea con la definizione di NZEB
- escludere dalla facoltà di optare per la procedura di prenotazione i casi b) e c) di cui all'art. 6, comma 4 in quanto l'esistenza di un contratto già sottoscritto, che già dispone dei mezzi economici necessari, sottrae risorse ad altri progetti, al fine di garantire l'ottimale distribuzione delle limitate risorse economiche disponibili
- modificare la formulazione del caso a) di cui all'art. 6, comma 4 in quanto l'impegno a eseguire "almeno uno degli interventi compresi nella diagnosi" risulta troppo poco impegnativo, consentendo di conseguire la prenotazione di risorse ingenti e la successiva realizzazione di interventi ben più modesti
- consentire che l'opzione di cui all'art. 6, comma 4, in virtù della quale le somme prenotate siano erogate alla ESCO, sia esercitabile anche nel caso a), qualora vi sia l'intenzione di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, e anche a favore dei soggetti privati in ogni caso di partenariato pubblico-privato, a prescindere dalle qualifiche
- rendere tutto il contingente di cui all'art. 6, comma 4 fruibile attraverso il meccanismo di prenotazione, al fine di massimizzare l'efficacia della nuova procedura
- prevedere la possibilità di dar corso al pagamento di acconti, ulteriori rispetto quelli di cui all'art. 7, comma 4, in funzione dell'avanzamento dei lavori
- estendere la facoltà di cumulo di cui all' art. 12, comma 3 a tutti gli edifici della pubblica amministrazione, compresi quelli non da essa utilizzati; in particolare dovrebbe essere consentita la possibilità di cumulo per la riqualificazione degli edifici a destinazione sociale
- consentire agli Enti locali il libero accesso ai finanziamenti, anche in deroga ai vincoli di stabilità interna, in attesa di ricevere le risorse statali, compresi gli incentivi del Conto termico, al fine di evitare il ritardo del pagamento delle prestazioni degli esecutori
- rideterminare il termine di assegnazione dei lavori e di consegna di cui all'art. 6, comma 5, lett. a) in misura più adeguata ai tempi richiesti dalle procedure di attivazione delle operazioni in partenariato pubblico-privato
- rivedere l'adempimento della consegna del prospetto delle scadenze di pagamento successive alla presentazione della richiesta di concessione dell'incentivo di cui all'art. 6, comma 7, lett. f), nei casi di appalti ancora da affidare e in particolare per gli interventi di trasformazione in NZEB di non breve durata
- uniformare i requisiti di trasmittanza di cui all'Allegato I, tabella 1 a quelli contenuti nel DM 26 giugno 2015 "Requisiti minimi", in una logica di semplificazione
- invertire i due impegni di spesa annua di cui all'art. 1, commi 3 e 4, al fine di massimizzare l'efficacia della misura di incentivazione
- strutturare l'incentivo in modo tale da convincere ad intervenire anche sulle restanti macro-aree, nell'ordine temporale corretto, facendo beneficiare gli interventi parziali di un ricco incentivo se realizzati in modo da rientrare in una riqualificazione profonda per fasi, ovvero la trasformazione in NZEB effettuata in più step temporali, al fine di rendere efficace lo stimolo a intervenire radicalmente
- consentire che, nell’ambito dei rapporti di partenariato pubblico-privato finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, i Finanziamenti Tramite Terzi, procurati anche grazie alla capacità relazionale degli operatori (siano o meno qualificati come ESCo), siano indirizzati direttamente alla Pubblica Amministrazione, al fine di evitare di assoggettarli al “rischio bancarotta”, ai limiti di capacità di credito degli operatori privati e ai conseguenti incrementi di costo
- prevedere che i finanziamenti siano erogati sulla base di affidabili processi di validazione, condotti da organismi di controllo di terza parte, delle diagnosi e dei progetti predisposti dagli operatori a cui è affidata la responsabilità dell'ottenimento della prestazione, al fine di garantire la credibilità dei flussi finanziari ottenibili attraverso il risparmio energetico mettendo a frutto le competenze tecniche e le capacità di ottimizzazione degli operatori privati
- modificare le norme sulla stabilità interna in modo da consentire alla Pubblica Amministrazione di indebitarsi per realizzare investimenti in efficienza energetica senza particolari limitazioni, in presenza di contratti EPC validati e del diritto di avvalersi degli incentivi previsti dalla legislazione vigente, al fine di rendere massimamente efficaci e complementari i meccanismi di incentivazione e finanziamento.