Risponde Caf Acli srl - Centro di Assistenza Fiscale Acli
Il bonus mobili, pur essendo vincolato al beneficio sugli interventi di ristrutturazione, rappresenta comunque una detrazione con regole autonome e per tanto non può essere trasferito agli eredi. A dirlo è stata l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17/e del 24 aprile 2015. È noto come il bonus mobili venga riconosciuto in via esclusiva a quei contribuenti che risultino già beneficiari della detrazione al 50% per aver effettuato interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ricostruzione e/o ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi.
È inoltre previsto che la detrazione venga applicata per l’acquisto di articoli di arredo o grandi elettrodomestici esclusivamente destinati all’immobile dove i lavori sono stati effettuati, quindi in sostanza non deve coincidere solo il beneficiario dei due bonus (50% e arredi), ma anche l’immobile in relazione al quale si applicano (sia esso abitazione principale o meno); in altri termini non è ammesso che un possessore di due case, che effettuato dei lavori detraibili col 50% nell’immobile A, richieda poi il bonus mobili per degli arredi destinati all’immobile B. In tal caso, appunto, coinciderebbe solo il beneficiario, ma non l’immobile.
Una delle differenze sostanziali che sussistono fra le due agevolazioni, sta proprio nell’impossibilità, in ogni caso, di trasferire a terzi il bonus mobili qualora questo non fosse regolarmente goduto dal legittimo beneficiario nell’arco dei 10 anni. Sappiamo che dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla manovra Salva-Italia di Monti (Dl 201/2011), “in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica della stessa unità immobiliare”.
Di conseguenza, qualora nell'atto di vendita fosse specificata, previo accordo con l’acquirente, la volontà di continuare a godere delle quote di detrazione non ancora applicate, il beneficio continuerà a essergli accordato; se invece al momento della vendita non sarà siglato nessun accordo, e quindi non verrà indicato nulla sull'atto di cessione, la detrazione restante verrà trasferita automaticamente all'acquirente.
In caso invece di trasferimento per via ereditaria, le eventuali quote residue di detrazione non godute in vita dal de cuius verrebbero trasmesse per intero ad un solo erede oppure a più eredi, a condizione però che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile (in buona sostanza dovrebbero poterne disporre a proprio piacimento, a prescindere dal fatto che abbiano adibito l’immobile a propria abitazione). Qualora invece l’erede concedesse l’immobile in comodato gratuito o in locazione a terzi, questa condizione di “detenzione materiale e diretta” non verrebbe a crearsi, e quindi non ci sarebbe nemmeno la possibilità di trasferire la detrazione dal de cuius all’erede stesso.
Tutto questo ragionamento, però, non si applica per il bonus mobili, che, come scrivono le Entrate, “seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione. Si ritiene pertanto - conclude l’Agenzia - che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non possa trasferirsi agli eredi per i rimanenti periodi di imposta”.