Il Consiglio dei ministri n. 29 del 13 febbraio 2020, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.
Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:
- chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
- riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
- chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
- ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.
“Il Governo ha recepito le nostre sollecitazioni e nello schema di Decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato in via preliminare ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto alcune modifiche in linea con le richieste di Confartigianato”. E’ il commento di Confartigianato che segnala le misure che interessano i piccoli imprenditori. A cominciare dalla proroga al 15 febbraio 2021 dell’obbligo di segnalazione dello stato di crisi all’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) che ne consentirà un’applicazione graduale e proporzionata per le imprese al di sotto di determinate soglie dimensionali ed economiche (4 milioni dell’attivo patrimoniale o dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio).
Positivo il giudizio anche sulla semplificazione per le imprese che non ritengono adeguati alle proprie caratteristiche gli indici della crisi elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Si prevede, infatti, che la dichiarazione dell’impresa, attestata dal professionista, valga per gli anni successivi senza necessità di rinnovo, anziché per il solo esercizio successivo, come previsto finora. Inoltre, si rafforza il ruolo del debitore e dell’Associazione di categoria nella nomina del componente dell’OCRI più vicino all’imprenditore, ovvero quello designato dall’Associazione di categoria di riferimento. Sarà, infatti, il debitore ad indicare una rosa di tre nominativi all’interno dei quali l’Associazione sceglierà il componente. Nella formulazione vigente, invece, la scelta è effettuata dalla Camera di commercio, sentito il debitore, all’interno di un elenco trasmesso dalle associazioni di categoria.