Nel caso di un contribuente, che non viene menzionato né tra i firmatari nella delibera assembleare che ha autorizzato l’esecuzione di opere di manutenzione su parti comuni del condominio, né nella tabella millesimale (tipico il caso del coniuge convivente non comproprietario), è possibile chiedere la detrazione ai fini IREF del 50% prevista dall’articolo 16-bis TUIR?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Il principio fondamentale più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate nei suoi documenti di prassi è che, sostanzialmente, ha diritto a godere delle agevolazioni in parola il contribuente che effettivamente ha sostenuto le spese.
Per quanto riguarda il caso proposto, con la circolare n. 122/E, emanata in data 1º giugno 1999 dal Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Servizio III, punto 4.7 (secondo cui "il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione") è stato chiarito, ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali, che nel caso in cui la certificazione dell’Amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente che si è effettivamente accollato le spese può fruire delle agevolazioni a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.