Secondo il Consiglio di Stato – sentenza n. 2915/2016 della quarta sezione – anche le opere “di modellamento” di un'area verde possono essere considerate rientranti tra quelle per cui è dovuto il contributo di costruzione ex art. 16 del TU Edilizia, pur non essendo propriamente “edilizie”.
Il caso in esame riguarda la richiesta da parte di un Comune ad una società del pagamento del contributo di costruzione in relazione anche alle opere di sistemazione di un campo da golf. La natura delle opere realizzate consiste nel modellamento dello spiazzo destinato alla allocazione delle buche, ed ai percorsi (c.d. “green”), nella creazione di collinette, laghetti etc..
“Proprio sulla scorta del dinamico concetto di “incremento valoriale” - osserva il Consiglio di Stato - già da tempo la giurisprudenza amministrativa e penale è pervenuta ad una complessiva interpretazione evolutiva volta a ricomprendere nel concetto di trasformazione del territorio (rilevante anche ex art. 16 commi 9 e 10, del TU Edilizia, ad avviso del Collegio) opere non strettamente riconducibili alla edificazione di un “manufatto edilizio”.”
La qualificata giurisprudenza amministrativa di primo grado ha infatti rilevato che “la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comprende non le sole attività di edificazione, ma anche quelle consistenti nella modificazione rilevante e duratura dello stato del territorio e nell'alterazione della conformazione del suolo.”
Nel caso in esame ci si trova al cospetto di opere che hanno modificato/alterato/cambiato paesaggio e territorio (collinette, laghetti, etc) e che rientrano nel concetto di trasformazione edilizia. Si tratta di una trasformazione che indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione e ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 380/2001.