È all'esame oggi del Consiglio dei ministri, per una prima informativa, lo schema di decreto correttivo del Nuovo Codice Appalti, che mira a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo ma migliorandone l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza.
La legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016, al comma 8 dell'articolo 1, autorizza il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti), ad adottare disposizioni correttive e integrative del nuovo Codice, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Lo schema di decreto - IN ALLEGATO - tiene conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'Autorità anticorruzione e delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato, nonché dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state inoltre tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei Rup, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del Codice.
L'ITER. Il provvedimento va all'esame preliminare del Consiglio dei ministri, all'esito delle consultazioni effettuate dal Dagl e dell'esame da parte della Cabina di regia. Successivamente all'approvazione preliminare, lo schema di decreto sarà inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, che dovranno esprimersi entro 20 giorni, e alle competenti commissioni parlamentari, che si esprimeranno entro 30 giorni.
TUTELA ECONOMICA DEI PROGETTISTI. Lo schema di decreto correttivo si compone di 84 articoli che utilizzano la tecnica della novella normativa. In particolare la lettera b) dell'articolo 5 mira ad aumentare le tutele economiche dei progettisti, prevedendo l'obbligo – e non la facoltà – per le stazioni appaltanti, di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto del giugno 2016 del Ministro della Giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.
È finalizzata ad aumentare le tutele economiche dei progettisti anche la lettera c) dell'articolo 5, che modifica il comma 8 introducendo i commi 8-bis e 8-ter. Il comma 8-bis dispone che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi per l'attività di progettazione e le relative attività tecnico-amministrative, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Il comma 8-ter introduce il divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso.
AMMORBIDITO IL DIVIETO DI APPALTO INTEGRATO. L'articolo 24 modifica il comma 1 dell'articolo 59 del nuovo Codice, in materia di scelta delle procedure, ampliando la possibilità di procedere all'appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega. Viene cioè introdotto un “ammorbidimento” del divieto di appalto integrato. In particolare, si chiarisce che nella più ampia definizione di partenariato pubblico privato rientra anche la locazione finanziaria e che il divieto di appalto integrato non si estende alle opere i cui progetti preliminari e definitivi siano stati approvati alla data di entrata in vigore del Codice.
Inoltre, le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. La modifica tiene conto del criterio di delega contenuto nella lettera oo) della legge delega, che prevede l'alternatività dei due criteri tecnologico o innovativo.
Infine, le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i presupposti di urgenza previsti dal Codice, prevedendo che in tali casi i contratti debbano riportare l'obbligo di inizio dei lavori entro 30 giorni dall'affidamento.
In allegato lo schema di decreto correttivo