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Il CSLLPP modifica le nuove Norme Tecniche Costruzioni: ecco cosa cambia

Modificato l'art. 2 con un riferimento esplicito al nuovo Codice Appalti per le opere pubbliche e una maggiore specificazione delle disposizioni transitorie per quanto riguarda l'entrata in vigore

venerdì 16 dicembre 2016 - Redazione Build News

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Riferimento esplicito al nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) per le opere pubbliche e una maggiore specificazione delle disposizioni transitorie per quanto riguarda l'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni.

Sono queste le novità introdotte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici – nella seduta del 7 dicembre 2016 - all'articolo 2 “Ambito di applicazione e disposizioni transitorie” delle nuove Norme tecniche per le costruzioni.

Il testo modificato dell'articolo 2 è ora il seguente:

1. Nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie dcl precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo l. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

La versione precedente del testo stabiliva invece che:

1. Per le opere pubbliche già iniziate, o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1, si possono continuare ad applicare le norme tecniche utilizzate per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Per quanto attiene i progetti definivi ed esecutivi la facoltà predetta è limitata ad un periodo non superiore a cinque anni dalla data di approvazione del progetto.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano già iniziate, o sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici, ai sensi delle disposizioni vigenti, prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1, si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo degli stessi.

Con la modifica del testo da parte del Cslp i tempi per il via libera definitivo delle nuove NTC si dilatano. La Conferenza Unificata non ha ancora dato l'ok.

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