Inizia oggi al Senato l'iter per l'esame del disegno di legge di Bilancio 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).
L'articolo 9 del disegno di legge reca proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020)
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute nel 2022, a condizione che al 30 settembre 2021 sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero, in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici, risultino avviate le formalità amministrative per acquisire il titolo abilitativo. Gli stessi soggetti possono accedere al superbonus 2022 anche se hanno un valore dell’Isee non superiore a 25mila euro e i lavori riguardano l’immobile adibito ad abitazione principale.
Per gli interventi, compresi quelli riguardanti edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, il superbonus è prorogato fino a tutto il 2025. Spetta nella misura del 110% solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; nel 2024 scende al 70% e, nel 2025, al 65%.
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari e dagli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società “in house providing”, realizzati su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, la detrazione è confermata al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. A tali soggetti vengono ora equiparate, consentendo loro di beneficiare della medesima previsione normativa, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa che effettuano interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Il superbonus è prorogato di sei mesi, fino al 30 giugno 2022, per le spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121, Dl n. 34/2020)
La possibilità di optare, in luogo della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del corrispondente credito d’imposta:
- è prolungata dal 2022 fino a tutto il 2025 per il Superbonus del 110%
- è confermata fino al 2024 per le altre agevolazioni (bonus ristrutturazioni, eco e sismabonus, bonus facciate, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici), in riferimento alle quali, secondo le norme vigenti, la chance di fruizione alternativa scade a fine 2021.
Riqualificazione energetica (articolo 14, Dl n. 63/2013)
Prorogati al 31 dicembre 2024 l’ecobonus ordinario “rafforzato” (detrazioni, a seconda della tipologia di intervento, del 50% o del 65%) e quello per le opere su parti comuni degli edifici condominiali (detrazioni del 70-75% ovvero dell’80-85%, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3).
Ristrutturazione edilizia (articolo 16, comma 1, Dl n. 63/2013)
Extra time di tre anni, fino al 31 dicembre 2024, anche per la detrazione potenziata al 50%, su una spesa massima di 98mila euro, riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anziché il 36% su un importo non superiore a 48mila euro, come previsto a regime dal Tuir).
Sisma bonus (articolo 16, comma 1-bis e seguenti, Dl n. 63/2013)
Stesso prolungamento temporale per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. La proroga fino al 31 dicembre 2024 riguarda tutte le tipologie di detrazioni previste per questa categoria di lavori (50%, 70-80%, 75-85%), incluso il “sismabonus acquisti” riconosciuto a chi compra immobili ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico.
Bonus mobili (articolo 16, comma 2, Dl n. 63/2013)
Prorogata fino a tutto il 2024, con alcune novità sostanziali, anche la detrazione del 50% spettante a chi compra mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. La prima rilevante modifica è rappresentata dal ridimensionamento della spesa massima agevolabile, ora fissata a 5mila euro per ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle pertinenze, o in riferimento alla parte comune dell’edificio oggetto di intervento (il tetto 2021 è 16mila euro, negli anni passati è stato 10mila). Se i lavori edilizi sono effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto di mobili/elettrodomestici ovvero sono iniziati nell’anno precedente e proseguiti nell’anno dell’acquisto, nel limite di 5mila euro occorre tener conto anche delle spese dell’anno precedente per le quali si è fruito del bonus. Un’altra novità riguarda l’etichetta energetica degli elettrodomestici ammessi al bonus: è specificato che devono essere di classe non inferiore alla A (forni), alla E (lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o alla F (frigoriferi e congelatori).
Bonus verde (articolo 1, comma 12 e seguenti, legge n. 205/2017)
Sopravvivenza assicurata per un altro triennio, fino al 2024 compreso, anche alla detrazione del 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La spesa massima agevolabile non può superare 5mila euro per appartamento; se la “sistemazione a verde” riguarda le parti comuni di edifici, la detrazione è calcolata su una spesa massima di 5mila euro per ogni unità immobiliare.
Bonus facciate (articolo 1, comma 219 e seguenti, legge n. 160/2019)
Confermata per un altro anno, il 2022, la detrazione delle spese sostenute per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Cala, però, l’entità del bonus che, dal 90% applicato negli anni 2020 e 2021, è ridotta al 60%. (fonte: Fisco Oggi)