È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 2 dicembre 2016 la legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto fiscale («Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.»).
L'articolo 7 quinquies della legge – in vigore dal 2 dicembre 2016 – recante “Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti”, stabilisce che:
“1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede la continua mobilita' del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attivita' lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, diun'indennita' o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si e' effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non e' applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riconosciuto il trattamento previsto per le indennita' di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.”
L'ANALISI DELLA CNA. “Si pone così fine – commenta Cna Installazione Impianti - a una questione che dura da anni, nella quale molte aziende del settore si erano viste presentare multe salatissime per non essersi comportate secondo gli orientamenti della giurisprudenza.
Si tratta, infatti, di attività particolari nelle quali i cantieri sono di fatto la sede itinerante delle imprese. Il problema è nato con una lunga serie di sentenze della Cassazione.
In tutte queste pronunce è stato sconvolto quanto era stato affermato negli anni precedenti, individuando quale lavoratore "trasfertista" colui che ha "variabilità del luogo di lavoro", quindi anche gli impiantisti e gli edili.
Da questa interpretazione sono scaturite alcune verifiche dell'Inps, che hanno falcidiato parecchie imprese, con richieste di migliaia di euro arretrati, sommati alle relative sanzioni.”
Nell'articolo 7 quinquies “si dice che le indennità formano il reddito per il 50% solo se ricorrono tre condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Solo in questi casi l'indennità sarà in parte tassata come se fosse reddito. A chi non ricade in questa casistica (ad esempio perché non ha un'indennità fissa in busta paga) si applica il regime del comma 5, molto più favorevole, perché prevede che l'indennità vada calcolata nel reddito solo oltre i 46,48 euro.”
"Una vittoria - dichiarano i Presidenti della CNA Costruzioni Monica Pavan e della CNA Installazione Impianti Antonio Fantoni - che pone fine ad una incertezza fatale per le nostre imprese. Un correttivo alla legge - continuano i dirigenti CNA - fondamentale per chi lavora fuori sede in cantieri."
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