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Il Decreto fiscale va al Senato: semplificazioni per i professionisti e stop agli studi di settore

Accesso al Fondo di garanzia per le imprese del settore della geotermia. Superate le incertezze applicative in tema di trasferta dei lavoratori

mercoledì 16 novembre 2016 - Redazione Build News

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Via libera dalla Camera al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 - disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea. Sul provvedimento, che passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo, l'Aula di Montecitorio ha votato, con 359 voti a favore e 166 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo.

Soppressione degli studi di settore. L'articolo 7-bis del decreto – spiega il dossier parlamentare - abolisce gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

Semplificazioni per i professionisti. L'articolo 7-quater elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.

Vengono incluse tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (modifica all'art. 54, comma 5, del TUIR).

Cedolare secca sugli affitti. In tema di cedolare secca sugli affitti, una norma stabilisce che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (modifica all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Lavoratori in trasferta e trasfertisti. L'articolo 7-quinqiues introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. Si chiarisce che per rientrare in tale agevolazione sono richieste contestualmente le seguenti condizioni:

a) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF nei limiti e alle condizioni di legge.

“L’approvazione nel Decreto Fiscale dell’emendamento sulla trasferta sana e chiarisce positivamente per le imprese una situazione che aveva generato un notevole contenzioso con gli istituti previdenziali”, commenta Cna Installazione Impianti.

Siamo estremamente soddisfatti che le legittime istanze delle imprese edili ed impiantistiche siano state riconosciute – ha dichiarato Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale CNA Installazione Impianti – e ci auguriamo che nell’ulteriore percorso parlamentare che il provvedimento dovrà ora affrontare non vi siano pretestuosi ostacoli o tecnicismi di sorta ad impedire l’approvazione definitiva della norma. Alle imprese - ha proseguito il Presidente degli impiantisti CNA – si deve garantire quella certezza del diritto che è condizione indispensabile per operare al meglio.

Cna Installazione Impianti ripercorre brevemente le tappe di una vicenda che ha creato nel tempo notevoli problemi alle imprese che impiegano lavoratori impegnati in trasferta: “Sino al 1991, si poteva applicare una norma che prevedeva che i contributi per gli importi erogati ai lavoratori in trasferta fossero pagati al 50%; nel tempo l’INPS aveva aperto diversi contenziosi con le imprese pretendendo il pagamento dei contributi al 100%. Con la L.166/91, è stato confermato che la trasferta, anche se erogata in modo continuativo, è assoggettata a contributi per il 50% dell’importo erogato.

Tale disposizione fu ulteriormente chiarita con la L. 63/93 che rese retroattivi gli effetti della L. 166/91 ponendo così fine al contenzioso con l’INPS.

In seguito è intervenuto il D.lgs 314/97 che ha modificato il Testo Unico delle Imposte Dirette prevedendo l’esenzione dei contributi per le trasferte sino ad un importo di 46,48 € e l’imposizione al 50% dei contributi per la trasferta dei “lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi” con la prospettiva di un decreto, peraltro mai emanato, dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze all’interno del quale individuare le categorie dei lavoratori ai quali si sarebbe dovuto applicare quanto disposto.

Successivamente, numerosi pronunciamenti, tra interpelli, circolari, note e messaggi di INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro e delle Finanze (ora Economia) invitavano le imprese ad attenersi a quanto previsto dalla legge.

Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) che con una serie di sentenze, l’ultima quella del 12 settembre scorso n. 17095, ha pensato bene di ribaltare completamente la situazione ricomprendendo i lavoratori che operano in trasferta tra chi percepisce “indennità e maggiorazioni contributive” e non solamente delle indennità dando così modo all’INPS di riaprire il contenzioso contestando alle imprese comportamenti in linea con il suo stesso Messaggio del 15 dicembre 2008.”

L’approvazione dell’emendamento al Decreto Fiscale – conclude Battipaglia - risolve in modo chiaro e, speriamo, definitivo tutte le incertezze applicative in tema di trasferta sanando il pregresso, riconoscendo il corretto comportamento delle imprese e rendendo così vani i tentativi degli istituti previdenziali di comminare alle imprese stesse pesanti sanzioni economiche.

Semplificazioni per i contribuenti in regime dei «minimi». L'articolo 7-sexies del decreto fiscale aggiunge un periodo al comma 58 della legge di stabilità 2014 che disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti "minimi". In particolare, si prevede che le cessioni all'esportazione non imponibili, individuate dal D.P.R. Iva, siano ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Accesso al Fondo di garanzia per le imprese del settore della geotermia. L'articolo 7-septies aggiunge norme sull'accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese operanti nel settore della geotermia. L'articolo, in particolare, dispone che la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie di medio lungo termine (durata non inferiore a trentasei mesi) comunque finalizzate all'attività di impresa di ricerca e sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale (di cui all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 22/2010) copre fino al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. Per la finalità di cui sopra, il comma crea una riserva fino a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sul Fondo. In relazione a tale riserva, non trova applicazione il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del D.L. n. 201/2011 (come novellato dal comma 4, dell'articolo 1 del D.L. 69/2013), che destina una quota non inferiore al 50% delle disponibilità finanziarie del Fondo ad interventi non superiori a 500.000 euro. Per l'accesso alla riserva, le imprese devono comprovare di essere piccole e medie ed il rilascio del titolo concessorio (nuovo comma 2-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 69/2013).

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