Fisco

Il decreto-legge fiscale è in G.U.

Tra le novità, norme su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, sul divieto di cumulo tra Conto Energia e Tremonti ambientale e sulla revisione delle priorità in materia di investimenti pubblici in infrastrutture

lunedì 28 ottobre 2019 - Redazione Build News

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È in vigore dal 27 ottobre 2019 (in attesa della sua conversione in legge da parte di Camera e Senato) il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 26 ottobre scorso.

Collegato alla Manovra 2020, questo DL è composto da 60 articoli. Segnaliamo in particolare i seguenti articoli:

ART. 4 RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

Nel corso delle attività di controllo, spiega la relazione illustrativa, è stato spesso rilevato che, in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato. Il fenomeno talune volte vede la costituzione da parte di soggetti privati interessati a fruire delle prestazioni di lavoro, di sodalizi in forma cooperativa o comunque societaria, strumentali all’evasione delle ritenute fiscali.

L’attuale normativa (articolo 29 del d.lgs. 276/2003 come modificato dall’articolo 2 del D.L. 25/2017) prevede la responsabilità in solido del committente imprenditore con l’appaltatore e i subappaltatori per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, imponendo che lo stesso sia tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta solo nei casi in cui sia il committente ad effettuare il pagamento diretto al lavoratore. La modifica normativa introdotta con il DL 25/2017 ha escluso la possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di prevedere metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, alternativi rispetto alla previsione della responsabilità solidale del committente ed ha inoltre soppresso la possibilità, per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore o del subappaltatore.

Conseguentemente, l’attuale situazione normativa già impone alle imprese committenti di garantirsi contrattualmente nei confronti degli appaltatori prevedendo basilari adempimenti quali l’obbligo contrattuale dell’appaltatore di fornire gli estremi ed i massimali delle proprie polizze di assicurazione RCT e RCO, l’elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto, di esibire periodicamente il DURC, il LUL, nonché le buste paga quietanzate da parte dei lavoratori, di verificare quali contratti collettivi vengono effettivamente applicati dall’impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici, nonché di individuare comunque quale quota di retribuzione fosse dovuta al lavoratore per la prestazione resa nell’ambito contratto di appalto stipulato dal committente, non potendo quest’ultimo essere ritenuto responsabile per retribuzioni e contributi dovuti per prestazioni rese dal lavoratore nell’ambito di ulteriori contratti sottoscritti dal datore di lavoro.

La responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali, originariamente introdotta dall’articolo 35, comma 28 del Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223, non è più prevista a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 28 del Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, con la quale il legislatore, al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi tributari ha previsto come forma di tutela per l’erario in tema di adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute, che l'INPS renda disponibile all’Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso (art. 28 comma 3 del d.lgs. 175/2014). Tale forma di cautela appare tuttavia insufficiente ad arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, soprattutto nei casi in cui la prestazione venga resa in settori ad alta intensità di lavoro.

La modifica normativa proposta, introducendo l’art. 17-bis nel corpo del decreto legislativo n. 241, del 1997, è volta a tutelare l’erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, introducendo un meccanismo che circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall’omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti dal committente all’impresa affidataria del lavoro.

ART. 36 INCENTIVI CONTO ENERGIA

“1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facolta' di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.

2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica e' subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalita' di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtu' del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.

6. Resta ferma la facolta' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facolta' di cui al presente articolo.”

Questo articolo del decreto-legge fiscale, spiega la relazione illustrativa, è finalizzato a superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. “Tremonti ambiente”).

In particolare, la questione trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017 con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – titolare del procedimento amministrativo di concessione e revoca delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 – ha definitivamente chiarito che “la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto”.

Per tali ragioni, la disposizione – anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario – definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi.

A tal fine, i soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate le cui modalità e il cui contenuto sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2020.

Il perfezionamento della definizione comporta l’estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

ART. 49 REVISIONE PRIORITA' INVESTIMENTI

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 134 dopo le parole "del territorio" sono aggiunte le seguenti: "nonche' per interventi in viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati";

b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per interventi in viabilita' e trasporti anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale" e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) per infrastrutture sociali;

c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.".

In allegato il decreto-legge

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