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Il Decreto Liquidità è legge. Limitata la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

Via libera definitivo dal Senato al Decreto Liquidità. Proroga al 30 giugno 2020 della validità dei certificati in materia di appalti emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020. Differita al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

giovedì 4 giugno 2020 - Redazione Build News

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Con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessuna astensione, il Senato ha oggi rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il ddl n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto liquidità - decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese”.

Il decreto è ora legge e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19. Tra le novità del provvedimento, c'è la limitazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19, su cui giorni fa si era espressa analogamente l’INAIL con la circolare n. 22/2020 sostenendo che il datore di lavoro non era automaticamente responsabile del contagio per i propri dipendenti.

Nell’emendamento approvato si precisa che l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro stabilite dal Codice Civile (art. 2087) può essere considerato adempiuto, nel settore pubblico e privato, con l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. In altre parole, i datori di lavoro in regola con gli adempimenti dei protocolli anti contagio saranno sollevati da responsabilità nel caso in cui un dipendente contragga il Covid-19.

Come si ricorderà l’articolo 42, comma 2 del Dl Cura Italia aveva equiparato il contagio all’infortunio sul lavoro, alimentando diffuse preoccupazioni su eventuali responsabilità penali e civili del datore di lavoro. Dopo la circolare dell’Inail, le varie associazioni datoriali, tra cui ANAEPA-Confartigianato, al fine di superareogni incertezza in merito, avevano chiesto l’inserimento urgente di un’apposita norma in un provvedimento all'esame del Parlamento, che non è tardato ad arrivare con l’emendamento al Dl Liquidità.

MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE. L’articolo 1, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, secondo quanto introdotto in sede referente.

INSERIMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ NELLA LISTA DEI SETTORI A MAGGIOR RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEGLI APPALTI DI LAVORI. L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, è volto ad ampliare l’elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012.

La legge n. 190 del 2012 detta una serie di disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti di lavori (art. 1, commi 52 e ss.), prevedendo l'istituzione presso le prefetture, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List). Tale lista ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali operanti nell'ambito degli appalti.

L’articolo in esame è volto a modificare l’elenco (di cui all’art. 1, comma 53) nel quale sono individuati i suddetti settori di attività maggiormente esposti a rischio di infiltrazioni mafiose.

In particolare:

- sopprime le lettere a) e b) e fa confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi (lettera a) e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (lettera b) nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater);

- introduce nuove attività a rischio, attraverso l'aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano i servizi funerari e cimiteriali (lettera i-bis), la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering (lettera i-ter) e l'ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera i-quater).

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA. L'articolo 5 differisce al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

PROROGA DEI CERTIFICATI IN MATERIA DI APPALTI EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020. L'articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai sensi del dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame proroga espressamente fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati previsti, in materia di appalti, dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

IMPOSTA DI REGISTRO. L'articolo 24 sospende, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. (fonte: dossier parlamentare del 25 maggio 2020)

Leggi anche: “Decreto liquidità: chiusi i rubinetti del credito

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