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Il decreto Scia 2 in vigore dall'11 dicembre: eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL)

Si ampliano le ipotesi di attività edilizia libera ed è prevista la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità

venerdì 9 dicembre 2016 - Redazione Build News

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Domenica 11 dicembre 2016 entra in vigore il decreto Scia 2 (decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 26 novembre 2016 - Supplemento Ordinario n. 52.

Il provvedimento si compone di 6 articoli e di una tabella allegata.

L’art. 1 individua l’oggetto dello schema di decreto, dettando alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia (glossario unico) e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’art. 2 reca disposizioni generali necessarie per l’applicazione della tabella, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

L’art. 3 interviene sulla normativa in materia edilizia attraverso numerose modifiche al testo unico n. 380 del 2001 volte, tra l’altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l’eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l’ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un’esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.

L’art. 4 introduce alcune semplificazioni in materia di pubblica sicurezza, sostituendo la licenza con una comunicazione al Comune, per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, e disponendo - in via generale - che per le attività previste in tabella soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell'autorizzazione.

L’art. 5 rinvia al potere degli enti territoriali di prevedere, in relazione ai regimi amministrativi di relativa competenza, ulteriori livelli di semplificazione. Manca l’indicazione espressa dei criteri, che andranno tratti da quelli di cui al decreto ed alla norma di delega.

L’art. 6 detta le disposizioni finali, mentre nella tabella A sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi. La tabella A è organizzata per attività, a loro volta distinte in tre sezioni: attività commerciali e assimilabili (sezione I); edilizia (sezione II); ambiente (sezione III). Per ogni attività sono indicati il regime amministrativo (con riferimento al titolo necessario), l’eventuale concentrazione dei regimi amministrativi, nonché i riferimenti normativi che regolano a normativa vigente, o in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema, le predette attività.

ADEGUAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2017. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del decreto entro il 30 giugno 2017. Nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, le regioni e gli enti locali possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

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