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Il Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR è legge. Più facile accedere al Superbonus 110%

Il ministro Brunetta: “Sarà più facile accedere al superbonus 110% grazie alla presentazione al Comune della sola CILA senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità. Domani approderà all’esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere l’agevolazione”

mercoledì 28 luglio 2021 - Redazione Build News

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Con 213 voti favorevoli e 33 contrari il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 2332 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il titolo I istituisce la Cabina di regia e delinea il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Il titolo II amplia i poteri sostitutivi dello Stato e definisce procedure finanziarie. Il provvedimento reca inoltre disposizioni sulla transizione ecologica, l'accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, l'accelerazione delle procedure per fonti rinnovabili, la semplificazione per la promozione dell'economia circolare e l'efficienza energetica, la transizione digitale, la procedura speciale per opere pubbliche complesse e di rilevante impatto, la semplificazione dei contratti pubblici e la disciplina del subappalto, semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno.

“Il Governo Draghi mantiene gli impegni con l’Europa e con gli italiani”, ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. “Con il via libera definitivo del Senato al decreto semplificazioni, l’Italia entra in una nuova fase che vede la Pubblica amministrazione forza propulsiva della ripresa. Da oggi comincia davvero quella rivoluzione gentile che permetterà alla Pa di sostenere le transizioni digitale ed ecologica, al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di spendere presto e bene i 235 miliardi che il Paese avrà a disposizione, tra fondi europei e nazionali”.

IN ARRIVO IL MODULO STANDARD DELLA CILA, LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA”. “Sarà più facile accedere al superbonus 110% grazie alla presentazione al Comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità (LEGGI TUTTO). Domani approderà all’esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere l’agevolazione: un’altra straordinaria semplificazione. Il provvedimento, inoltre, accelera le procedure di appalto e impedisce che eventuali ricorsi al Tar blocchino la realizzazione delle opere previste dal Pnrr. È la garanzia che l’Italia procederà in velocità senza pregiudicare le legittime tutele per le imprese".

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SARÀ FAST TRACK, DALLA PARTE DI CITTADINI E IMPRESE”. "Dimezziamo i tempi delle valutazioni ambientali, acceleriamo le autorizzazioni per la banda ultra larga per portare la fibra nelle case di tutte le famiglie, rafforziamo silenzio assenso e poteri sostitutivi. Basta attese e inutili duplicazioni. La Pa sarà fast track, e starà finalmente dalla parte dei cittadini e delle imprese. Abbiamo un’occasione storica, irripetibile: le amministrazioni pubbliche saranno le alleate del cambiamento per il rilancio del Paese”.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS 110%. Per quanto riguarda il Superbonus 110% (articolo 119 del D.L. 34/2020), il provvedimento convertito in legge introduce le seguenti novità.

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) e per quelli rientranti nella disciplinan del superbonus.

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) e? di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Inoltre, il sismabonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

Gli interventi a cui è applicabile la disciplina del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione integrale degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni-bis e governance PNRR: le novità per le procedure di appalto

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