Il decreto Sostegni ter è legge. Stamane l'Aula della Camera, dopo la trattazione degli ordini del giorno, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, approvato dal Senato il 17 marzo.
La nuova legge prevede che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, è prorogato al 29 aprile 2022 il termine per l'invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE TRE CESSIONI DEL CREDITO, MA SOLO A BANCHE. L’articolo 28 del provvedimento, come modificato in sede referente, contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1-bis, 3 e 3-ter) e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3-bis). Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022.
Il comma 1-bis interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta (comma 1 del testo originariamente previsto dall'articolo in esame, già abrogato dal decreto legge n. 13 del 2022), le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (comma 2). Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente (comma 3).
Il comma 3-bis consente di versare con modello F24 anche per l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Il comma 3-ter pone analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.
SANZIONI FRODI EDILIZIE. Il comma 2, dell’articolo 28-bis, introduce nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.
Il comma 2, lettera a), dell’articolo 28-bis, che riproduce il testo dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 del 2022, inserendo il comma 13-bis.1 all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (disciplina superbonus), prevede delle nuove sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione della detrazione del 110 per cento (superbonus), in particolare:
- per gli interventi di efficientamento energetico il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per gli interventi di adozione di misure antisismici l'efficacia degli stessi interventi nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per alcuni bonus edilizi (vedi infra) la congruità delle spese ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
In particolare, la norma prevede che il tecnico abilitato il quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto (rispettivamente comma 13 dell’articolo 119 e comma 1-ter, lettera b) dell’articolo 121, del richiamato decreto legge n.34), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
La lettera b), del comma in esame, modificando il comma 14 del citato articolo 119, prevede altresì che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi (viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro).
In particolare la norma stabilisce che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. (fonte: dossier parlamentare del 16 marzo 2022)
RIGENERAZIONE URBANA, PROROGA AL 30 APRILE PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI DAI PICCOLI COMUNI. Prorogato al 30 aprile 2022 il termine - prima era il 31 marzo - per la presentazione di richiesta di contributi, previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (300 milioni), per progetti di rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che in forma associata presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, e i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite in precedenza.
LE MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ. Possibilità di rivedere gli accordi quadro per le opere infrastrutturali al fine di adeguarli agli incrementi dei prezzi dei materiali ; estensione delle procedure semplificate per gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) anche alle infrastrutture per Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026; risorse per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026; misure per rendere meno oneroso il ricorso alla cassa integrazione nel settore del movimento merci del trasporto aereo; fissazione del 31 ottobre 2022 quale termine ultimo per la conclusione delle procedure di approvazione dei Piani economici finanziari (PEF) dei concessionari autostradali, con conseguente congelamento delle tariffe fino a tale data; possibilità per le Province autonome di Trento e Bolzano di accedere ai fondi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) e al Fondo ‘Fit for 55’ introdotto della legge di Bilancio per il 2022. Queste le principali novità sui temi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
In particolare, per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei materiali, viene offerta la possibilità di aggiornare i prezzi degli accordi quadro già efficaci tra stazioni appaltanti e imprese per l’esecuzione dei lavori, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate. È stata inoltre prevista la possibilità di estendere le procedure semplificate riportate nel decreto sulla “Governance del Pnrr e semplificazioni” (Dl n. 77 del 31 maggio 2021), già utilizzabili per le opere sportive comprese nel piano della Società ‘Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.’, anche agli interventi infrastrutturali per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Tra le altre novità, viene introdotto uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 20206 e per migliorare sotto il profilo della sostenibilità ambientale, economica e sociale le infrastrutture esistenti e quelle nuove, comprese le opere per l’accessibilità alle infrastrutture.
Relativamente al settore dei trasporti, si riducono gli oneri a carico delle imprese operanti nell’ambito del ‘movimento merci relativo ai trasporti aerei’ (handling) in merito al ricorso alla cassa integrazione, prevedendo l’esonero dalla contribuzione addizionale. Si tratta di una misura già prevista per altri settori, tra cui le imprese di trasporto su gomma, le attività di radiotaxi e le stazioni di autobus e trasporto marittimo. Nel trasporto pubblico locale, per mitigare gli effetti della pandemia e per agevolare l’attuazione degli interventi previsti nel Pnrr che in molti casi vedono le aziende di Tpl come soggetti attuatori, è stata introdotta la possibilità di proroga al 2026 dei contratti di servizio, nei limiti e alle condizioni previste dall’ordinamento europeo. Analogamente, viene previsto un nuovo termine (31 ottobre 2022) entro il quale completare le procedure di approvazione dei PEF dei concessionari autostradali. Fino a tale data i pedaggi autostradali non possono variare.
Al fine di promuovere ulteriormente le iniziative in materia di mobilità sostenibile, è stata estesa alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di accedere al Fondo istituito con l’ultima legge di Bilancio per l’attuazione del pacchetto europeo ‘Fit per 55’, che ha l’obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni inquinanti del 55% rispetto ai livelli del 1990. Anche per quanto riguarda gli interventi di rigenerazione urbana, viene consentito alle Province autonome di Trento e Bolzano di accedere alle risorse del PINQUA, riservando alle stesse una quota di 30 milioni di euro per il finanziamento di proposte coerenti con le finalità del fondo (incrementare e riqualificare l’edilizia residenziale pubblica, rigenerare il tessuto sociale, migliorare l’accessibilità e la funzionalità di spazi e immobili pubblici).
Infine, è stata modificata la disciplina relativa alla verifica, ai fini previdenziali e assistenziali, delle condizioni di inabilità dei barcaioli e degli ormeggiatori, rispondendo ad una specifica istanza del settore della portualità e del trasporto marittimo.