Il direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente la capacità di supervisionare e di controllare anche la corretta esecuzione degli elementi portanti. Nel caso in cui non abbia o non possa esercitare tale capacità, deve astenersi dall'accettare l'incarico o deve delimitare specificamente fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze.
In mancanza, deve quanto meno fornire la prova che i vizi verificatisi non potevano essere obiettivamente rilevati se non a costruzione ultimata.
Così la Corte di Cassazione, terza sezione civile, che con la sentenza n. 7370 del 13 aprile 2015 ha condiviso l'affermazione di un geometra direttore dei lavori di non essere direttamente responsabile dei vizi strutturali della costruzione, ma ha ritenuto non censurabile la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui gli ha addebitato di non avere saputo esercitare il controllo sull'esecuzione dei lavori anche strutturali, sì da rilevarne per tempo i gravi difetti.
IL DIRETTORE LAVORI DEVE SAPER SUPERVISIONARE ANCHE LE STRUTTURE PORTANTI. Secondo la Cassazione la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il geometra direttore dei lavori, pur se non competente per l'esecuzione dei calcoli in cemento armato, fosse o dovesse essere competente a valutare in corso d'opera come l'appaltatore e i suoi ausiliari, ivi incluso l'ingegnere progettista delle strutture, eseguissero il loro lavoro, sì da rilevare per tempo i gravi difetti delle opere, prima che esse venissero completate in termini talmente difettosi da avere addirittura sollecitato un ordine di sgombero da parte dell'autorità, a causa del pericolo di crollo.