Dal 1° gennaio 2024 il Superbonus si abbassa al 70%, e calerà al 65% nel 2025. Con il DL 212 viene introdotta una sanatoria per i lavori non completati entro il 31 dicembre 2023, e istituisce un fondo povertà per i redditi con Isee sotto i 15.000 euro finalizzato a compensare la differenza tra la precedente aliquota del 110% e quella attuale al 70% ma soltanto se gli interventi hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 60% entro il 31 dicembre scorso. La detrazione al 110% sarà mantenuta solo per i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023.
A far discutere anche la stretta al bonus barrire architettoniche infatti sarà limitato il novero degli interventi sottoposti all'agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito. In un audizione alla Camera del 16 gennaio Pietro Gimelli, Membro Giunta FINCO e Direttore generale UNICMI - e Anna Danzi ViceDirettore FINCO hanno sottolineato come questa stretta possa danneggiare i disabili.
"Nella scorsa primavera - è stato detto nel corso dell'audizione - a fronte di massicce campagne pubblicitarie rivolte ai consumatori finali da parte di operatori esteri che evidenziavano l’opportunità di usufruire del bonus 75% con l’opzione di sconto in fattura per la sostituzione di serramenti, la nostra Associazione (che rappresenta industrie che desiderano operare nella massima correttezza e nel rispetto assoluto delle leggi) trasmise alle Istituzioni la propria perplessità sul merito che il bonus 75% avrebbe acquisito enorme appeal grazie al fatto di costituire l’unico incentivo fiscale per l’edilizia in grado di accedere all’opzione dello sconto in fattura.
Al tempo stesso la nostra Associazione interrogò l’Agenzia delle Entrate riguardo a tutti gli aspetti normativi di applicazione, ricevendo risposte rassicuranti agli interpelli che trasmettemmo ai nostri associati e al mercato".
Limitato l’accesso al bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Ci si chiede allora se davvero con il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 il Legislatore ha voluto ovviare a fenomeni distorsivi sull’applicazione del bonus 75%
"Se era questa l’intenzione lo ha fatto nel modo sbagliato.
Il decreto rappresenta infatti un totale stravolgimento della normativa che limita ora l’accesso al bonus 75% esclusivamente agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto la mobilità verticale: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici"
Le conseguenze
La stretta sul bonus ha portato necessariamente a delle conseguenze come esposto dai Pietro Gimelli e Anna Danzi
- Cambiare una norma (che per la Legge originaria doveva scadere il 31 gennaio 2025) di punto in bianco produce sfiducia nel consumatore e incertezza nelle imprese. Per questo, pur in una logica correttiva delle storture del testo di legge originario, avremmo auspicato che il DL 212 contenesse uno scivolo temporale di applicazione delle nuove regole con una finestra temporale meno brusca.
- Sensibili danni alle industrie del settore dell’involucro edilizio che avevano stipulato accordi specifici con piattaforme finanziarie e che avevano pianificato la produzione anche in funzione del bonus 75%.
- Un grave danno soprattutto ai disabili: il Dl 212 introduce infatti un principio paradossale: tutela esclusivamente la mobilità verticale ma nega la mobilità orizzontale.
L’adeguamento dei servizi igienici, la “messa a norma” di porte e finestre e degli spazi volti a eliminare ostacoli fisici e funzionali negli edifici, sono stati cancellati, come è stata cancellata la possibilità di adeguamento di tutte le unità immobiliari non definite condomini residenziali.
Per questi motivi crediamo che vada recuperato lo spirito originario della Legge che era quello di agevolare ai disabili l’accesso e la fruizione delle abitazioni attraverso l’abbattimento di barriere architettoniche e l’installazione di prodotti progettati per assicurare pieno accesso e fruizione dell’unità immobiliare.
Pertanto ci appelliamo al Parlamento affinché il Dl 212 sia emendato in fase di conversione in Legge, assicurando un perimetro di applicazione del bonus 75% effettivamente utile ai disabili.
L’emendamento, a nostro parere, dovrà assicurare la fruizione del Bonus 75% a tutti i progetti complessivi di abitabilità comprendenti oltre che scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici anche le porte e gli infissi rispondenti alle caratteristiche normate dagli articoli 4 e 8 del D.M n. 236 del 14 giugno 1989: Criteri di progettazione per l’accessibilità".