L'Aula della Camera dei deputati ha stamane approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”).
Il testo che ora è legge non è stato ulteriormente modificato rispetto alla versione licenziata nei giorni scorsi dal Senato.
Riepiloghiamo i principali rinvii contenuti nella legge (fonte: dossier dei servizi studi di Camera e Senato).
RINNOVABILI TERMICHE NEI NUOVI EDIFICI, SLITTA AL 2018 L'AUMENTO DAL 35% AL 50% DELL'OBIETTIVO. Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione e le grandi ristrutturazioni, viene spostato in avanti il termine entro il quale le fonti rinnovabili, possono limitarsi a coprire il 35 per cento del fabbisogno energetico legato al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. L’aumento dal 35% al 50% dell’obbligo di rinnovabili termiche slitta dal 31 dicembre 2016, come stabilito dal Dlgs 28 del 2011, al 31 dicembre 2017.
EDILIZIA SCOLASTICA, SLITTA AL 2018 IL TERMINE DEL PAGAMENTO DELLE RISTRUTTURAZIONI. Relativamente all’edilizia scolastica, viene consentito ai Comuni di utilizzare le risorse stanziate per interventi di ristrutturazione e di spostare il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017. La proroga si rende necessaria, in quanto gli enti locali hanno potuto aggiudicare le gare per l’esecuzione dei lavori solo entro il 29 febbraio 2016 con conseguente ritardo sugli interventi di risanamento degli edifici.
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEI CONDOMINI, OBBLIGO PROROGATO DI 6 MESI. Il Milleproroghe 2017 dispone il rinvio al 30 giugno 2017 del termine - precedentemente fissato al 31 dicembre 2016 - entro il quale nei condominii occorre installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, previa verifica che tale installazione determini efficienza di costi e risparmio energetico.
QUARTA PROROGA DEL SISTRI. Viene prorogato, per la quarta volta e fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.
ONERI DI SISTEMA, ADEGUAMENTO AL 1/01/2018. Il Milleproroghe fa slittare dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2018 la scadenza per l'adeguamento da parte dell'Aeegsi (Autorità per l'energia) della struttura di imputazione degli oneri di sistema per i clienti non domestici alla struttura non progressiva in vigore per le tariffe di rete e misura.
In ordine al comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, viene meno la disposizione secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali. In ordine alle disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo, vengono meno i commi da l a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; resta però vigente la norma del comma 8, secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.
Cessano eventuali effetti delle predette norme abrogate che non si siano ancora perfezionati.
Viene modificato l'ammontare complessivo annuo del contributo corrisposto - come misura di compensazione territoriale - a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al definitivo smantellamento degli impianti. L'attuale comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, prevedeva la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato. La determinazione ora è invece rapportata ad aliquote della tariffa elettrica "per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi”.
REINTRODOTTO PER IL 2017 IL TAGLIO IVA AL 50% PER CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. Prorogata a tutto il 2017 la riduzione al 50% dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica. L’incentivo era scaduto lo scorso 31 dicembre.
ACCISE COGENERAZIONE, PROROGA DI UN ALTRO ANNO. Il Milleproroghe stabilisce che fino al 31 dicembre 2017, per il calcolo dell'accisa agevolata riservata alla cogenerazione, continuerà ad applicarsi la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri.
RIMANE L'OBBLIGO DI PUBBLICARE I BANDI DI GARA ANCHE SUI QUOTIDIANI CARTACEI. Fino a quando non sarà emanata la disposizione attuativa del nuovo Codice appalti che definirà le nuove modalità di pubblicazione online dei bandi di gara, rimane l'obbligo di pubblicarli anche sui quotidiani cartacei.
Il precedente Milleproroghe - decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 – aveva prorogato di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel vecchio Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006) – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
Il decreto legislativo n. 50/2016 – Nuovo Codice dei contratti pubblici - prevede la pubblicazione dei bandi di gara sul sito della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità anticorruzione, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle Regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Le modalità di pubblicazione telematica dovranno essere fissate da un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che doveva essere pubblicato entro il 19 ottobre 2016 cioè entro 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Poiché ciò non è avvenuto, il Milleproroghe ha confermato l’obbligo di pubblicare i bandi di gara anche sui quotidiani cartacei fino a quando non saranno definite le regole per la pubblicazione online.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO. Viene differito il termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'Inail, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. Il Milleproroghe eleva il termine a dodici mesi. Il regolamento è stato adottato con il D.M. 25 maggio 2016, n. 183, il quale è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. Il Milleproroghe, quindi, differisce il termine di decorrenza dell'obbligo in esame dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017.
L'obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI ED I LOCALI ADIBITI AD ASILO NIDO. Stabilito al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla predetta lettera a). Tali adempimenti concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite, altre disposizioni).
Restano fermi i termini indicati per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere b) e c) dell'articolo 6, comma 1, del DM citato).
ADEMPIMENTI ANTI-INCENDIO. Prorogato al 7 ottobre 2017 il termine per alcuni adempimenti richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.
Per i rifugi alpini la proroga è disposta al 31 dicembre 2017.
Il termine concerne l’assolvimento degli adempimenti prescritti dal d.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).
Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 (era il 7 ottobre 2014), come prorogato poi dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 192 del 2014.
Le cd. nuove attività introdotte dal d.P.R. n. 151 del 2011 si riferiscono essenzialmente a:
- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
L’applicazione del differimento di termini è limitata ai soggetti (enti e privati) che provvedano agli adempimenti di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 151 entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo d.P.R..
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTI-INCENDIO DELLE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE. Viene prorogato di un anno al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni adempimenti da parte delle strutture turistico-alberghiere, richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.
La disposizione è posta come novella rispetto al decreto-legge n. 150 del 2013 (suo articolo 11, comma 1). Esso pose un termine (al 2014, poi oggetto di una serie di proroghe, l'ultima delle quali, al dicembre 2016, disposta dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 210 del 2015 come modificato in sede di conversione) per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture ricettive turistico-alberghiere.
Si tratta, in particolare, delle strutture:
- con oltre 25 posti letto;
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);
- in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (approvato con decreto del ministro dell'interno 16 marzo 2012).
INCENTIVI A PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA. È introdotto un comma aggiuntivo di proroga annuale in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi terminava entro il 2014. La loro proroga, fissata sino al 31 dicembre 2016, avviene a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e concretamente avviati entro il 31 dicembre 2016: tale termine è ora spostato al 31 dicembre 2017.
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
La modifica interviene sul comma 7 dell’articolo 12 del D.L. 83/2012, in cui si stabilisce la possibilità, a favore dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (art. 18 del D.L. 152/1991), per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273 del 2005, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia). Il termine del 31 dicembre 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2017.
UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE. Una modifica al comma 737 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) proroga fino al 2019 la possibilità di utilizzare integralmente i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
SOSPENSIONE EFFICACIA DELLE PRETESE TRIBUTARIE RELATIVE A CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI CHE HANNO PRODOTTO ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. Si sospende l'efficacia delle pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esecuzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci; si prevede, per tale sospensione, il termine ultimo del 30 novembre 2017.
Si tratta del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La norma citata prevede che è esente dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
CONTRIBUTO FONDO INDENNIZZO PER ACQUIRENTI DI IMMOBILI. Viene esteso da 15 a 25 anni (a decorrere dal 2005) il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio in favore del Fondo per il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli acquirenti di immobili da costruire danneggiati nei loro diritti patrimoniali. Tale contributo è posto a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dalla legge.