È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre il Milleproroghe cioè il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 dicembre scorso.
Il provvedimento è entrato in vigore il 28 dicembre e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Polizza contro le calamità, slitta di tre mesi l’obbligo per le imprese
L'articolo 13 del decreto-legge proroga di tre mesi, al 31 marzo 2025, il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Ricordiamo che i commi 101-111 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) hanno istituito l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, Ivass provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Le proroghe in materia di lavoro
In materia di lavoro, il Milleproroghe proroga al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Sono limitate a 3 anni a decorrere dal 2025 le facoltà assunzionali previste nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni.
Prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà per le ONLUS di accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille anche se non iscritte al RUNTS.
Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.