Ieri il Senato ha approvato in via definitiva, con 155 voti favorevoli e 122 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
Il provvedimento non è stato ulteriormente modificato rispetto alla versione licenziata dalla Camera.
ANTICIPAZIONE PREZZO 20% APPALTATORE. Viene prorogato di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014) fino al quale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10% al 20%.
DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI. Sono prorogati di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.
ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE. La stessa proroga, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, è prevista per il termine (previsto dal comma 20-bis del citato art. 253) fino al quale le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai contratti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia, cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice).
ATTESTAZIONI SOA. Proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, della disciplina transitoria (di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
Confermata per altri sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
Prevista la medesima proroga, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 19-bis dell'art. 357 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010) fino al quale, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
BANDI DI GARA E PUBBLICITÀ. Proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006) – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
EDILIZIA SCOLASTICA. Sono differiti anche alcuni termini in materia di edilizia scolastica. In particolare, si proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
Proroga (dal 12 gennaio 2016) al 30 aprile 2016 del termine (fissato dall'art. 1, co.165, della L. 107/2015), entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi.
Si differisce (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) a stipulare mutui trentennali. Tale termine è prorogato:
- al 30 aprile 2016 nel caso in cui le gare per l'affidamento dei lavori, bandite entro il 29 febbraio 2016, siano andate deserte o prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione (c.d. appalto integrato);
- al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici sopra-soglia, cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza europea prevista dall'art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (pari a 5,225 milioni di euro), a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.