In base al comma 1 dell’articolo 35 del d.P.R. 207/2010, la relazione del geologo va necessariamente posta a corredo del progetto esecutivo, ai sensi della disposizione secondo cui “il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”.
Inoltre, la previsione di cui all’articolo 35 citato deve essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente articolo 26, comma 1, lettera a), secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere –inter alia – la relazione geologica, e ciò anche a prescindere dall’espresso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell’ambito della lex specialis di gara.
Lo ha confermato il Consiglio di Stato (sezione quinta) con la sentenza n.1595/2016 depositata il 21 aprile.
La necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva resta ferma anche nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica.
Il comma 1 dell’articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010 chiarisce che le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, sì da qualificare come progettisti in senso proprio – e non come meri collaboratori – i professionisti che le hanno redatte. E, una volta qualificato come progettista il professionista in parola, è evidente che trovi applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui al comma 3 dell’articolo 91 del Codice dei contratti.