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Il Senato approva la Legge di Bilancio 2020. Energia, niente rinvio della fine del regime di maggior tutela

Dichiarato inammissibile l'emendamento che faceva slittare dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 la fine del regime di maggior tutela per le bollette elettriche

martedì 17 dicembre 2019 - Redazione Build News

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Ieri l'Assemblea del Senato, con 166 voti favorevoli, 128 contrari e nessuna astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2020.

Dopo la presentazione della Nota di variazioni da parte del Governo, esaminata dalla Commissione Bilancio, l'Assemblea ha approvato il documento e la legge di bilancio nel suo complesso, che ora passa alla Camera.

SCONTO IN FATTURA, ABROGATI I COMMI 1, 2, 3 E 3-TER DELL'ART. 10 DEL DECRETO CRESCITA. L'articolo 19-bis del testo del ddl di bilancio 2020 approvato da Palazzo Madama modifica l’articolo 10 del Decreto Crescita, disponendo che “All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati”. Riportiamo i commi abrogati dell'art. 10 del Decreto Crescita:

“1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

« 3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.”

RIPRISTINO SCONTO IN FATTURA PER I CONDOMINI. Ricordiamo che la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che ripristina lo sconto in fattura per ecobonus e sismabonus ma soltanto per le ristrutturazioni importanti sopra i 200 mila euro per le parti comuni degli edifici condominiali (LEGGI TUTTO). Di questa misura è stato chiesto il vaglio per le coperture finanziarie.

ENERGIA, NIENTE SLITTAMENTO DELLA FINE DEL REGIME DI MAGGIOR TUTELA. Del maxiemendamento sono state dichiarate inammissibili diverse norme, tre le quali il rinvio dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio del 2022 della fine del regime di maggior tutela per le bollette elettriche.

BONUS FACCIATE E PROROGA ECOBONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI. Della Manovra approvata dal Senato segnaliamo anche gli articoli 19 e 25 del testo proposto dalla Commissione Bilancio:

Art. 19. (Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;

3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell’anno 2020»;

b) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019», le parole: «anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020», le parole: «anno 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019» e le parole: «nel 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020».

Art. 25. (Bonus facciate)

1. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

2. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.39 alla GazzettaUfficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.

3. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

5. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.41.

6. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

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