L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha messo a punto il dossier “Il silenzio assenso nel permesso di costruire - Maggio 2021”, con il focus sulla giurisprudenza.
L’articolo 20, comma 8, del Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico Edilizia), come modificato dal D.Lgs. n. 127 del 2016, prevede espressamente che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso”.
Con il DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020, è stato aggiunto un periodo con cui si è stabilito che” Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti”
La norma ha così introdotto la possibilità, su richiesta del soggetto interessato, del rilascio di un’attestazione da parte del Sportello unico dell’edilizia (SUE) dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato.
La norma specifica le circostanze a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso e cioè:
- decorso dei termini del procedimento;
- assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste inevase;
- non presenza di un provvedimento di diniego.
Nel caso in cui lo Sportello unico rilevi la presenza di una delle indicate situazioni sopra elencate è comunque tenuto nello stesso termine di 15 giorni a darne indicazione.
Silenzio assenso e immobili soggetti a vincolo
In presenza di immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali (es. di parco), paesaggistici o culturali (es. storico-artistici, archeologici), il silenzio assenso non opera e trovano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e ss. della Legge 241/1990 (art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001).
In sostanza tutte le volte che un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell’edilizia (o, laddove non costituito, l’ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l’indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall’art. 20 Dpr 380/2001.
La giurisprudenza ha confermato più volte quanto previsto dall’art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001, stabilendo inoltre che “Anche qualora l'istanza di permesso di costruire sia già munita di autorizzazione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, si applica la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante atto espresso, atteso che l'articolo 20, comma 8, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 esclude l'operatività del silenzio-assenso in caso di ambiti soggetti a vincolo paesaggistico” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 23/02/2018, n.94). In sostanza, secondo i giudici amministrativi, anche se il privato dovesse allegare l’autorizzazione paesaggistica o culturale o il nulla osta dell’ente parco alla domanda di permesso di costruire, il silenzio assenso non trova comunque applicazione.
Si ricorda che, in sede di conferenza di servizi, il rilascio degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, segue delle specifiche regole e cioè:
- il termine entro cui tali amministrazioni devono rendere le loro determinazioni è fissato in 90 gg, a meno che la legge non preveda un termine diverso;
- le determinazioni devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso;
- la mancata comunicazione della determinazione o la determinazione priva dei requisiti equivalgono ad assenso senza condizioni;
- scaduto il termine a disposizione, entro i successivi 5 gg lavorativi, il comune, adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza ovvero, qualora abbia acquisito uno o più dissensi che non ritenga superabili adotta la determinazione di conclusione negativa del procedimento;
- la determinazione di conclusione positiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.
In allegato il dossier
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