Il decreto Sostegni ter è in Gazzetta Ujfficiale. Sulla GU n. 21 di ieri 27 gennaio è pubblicato il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.
Il Dl è vigente dal 27 gennaio e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
CONFERMATO LO STOP ALLA CESSIONE MULTIPLA DEL CREDITO. È confermata la stretta sulla cessione del credito già prevista nella bozza all'articolo 26, che nel testo ufficiale pubblicato in Gazzetta è ora l'articolo 28, il quale prevede che, per quanto riguarda Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sisma Bonus e Bonus facciate, i beneficiari della detrazione potranno cedere il credito ad altri soggetti (ad esempio banche) ma questi non potranno cederlo a loro volta. Allo stesso modo, i fornitori che decidono di praticare lo sconto in fattura potranno cederlo ad altri soggetti ma a questi ultimi sarà impedito di cederlo ulteriormente.
I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Art. 28 Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «con facolta' di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»;
2) alla lettera b) le parole «, con facolta' di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione».
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Il decreto-legge Sostegni ter è disponibile in allegato.