Assoedilizia ha vinto la causa al Tar Lombardia sulla impugnazione della norma del Regolamento Edilizio del Comune di Milano che disciplina il CIS (Certificato di Idoneità Statica degli edifici).
Con la sentenza n. 852/2022 pubblicata il 14 aprile, il Tar Lombardia ha riconosciuto la legittimazione di Assoedilizia ad agire in sede giurisdizionale (per il vaglio di legittimità anche di atti generali, com’è un regolamento comunale) in qualità di ente esponenziale in rappresentanza degli interessi dei proprietari immobiliari, per la tutela degli interessi diffusi di cui la categoria è portatrice.
Per converso, il proprietario è legittimato a tutelare il proprio interesse legittimo, non gli interessi diffusi della categoria, cosicché può impugnare in sede giurisdizionale solo nel momento in cui se ne produce la lesione, cioè quando la norma viene applicata nei suoi confronti.
ANNULLATA LA NORMA SULLA ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO AI ROGITI NOTARILI. Inoltre, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha riconosciuto la illegittimità della norma del comma 6 dell’art. 11 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Milano (che disciplina il CIS, certificato di idoneità statica degli edifici) nella parte in cui si stabilisce che “in caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita”.
Mentre permane la validità della norma regolamentare circa l’imposizione del CIS, d’ora in poi i notai non dovranno più allegare il certificato ai futuri rogiti. La norma annullata infatti, secondo il giudizio del TAR, muovendo in una materia civilistica, esorbita dalle competenze comunali.
Spese compensate, con accollo al Comune di Milano del contributo unificato versato per il giudizio da Assoedilizia.
IN ALLEGATO la sentenza.