Con la sentenza n.754/2016 depositata il 10 febbraio, la quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ribadisce che il carattere pertinenziale in senso urbanistico “va riconosciuto alle opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono”.
La nozione di "pertinenza urbanistica" è meno ampia di quella definita dall'art. 817 del Codice civile e pertanto – afferma il Tar Campania - non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale.