Fisco

Il trasferimento all’estero comporta la perdita delle agevolazioni per la prima casa?

Se ci si trasferisce per motivi di lavoro non si perdono le agevolazioni

giovedì 5 febbraio 2015 - Redazione Build News

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Nel corso del 2010 ho acquistato un’abitazione usufruendo dei benefici fiscali relativi alla "prima casa". Nel 2013 mi sono trasferito per motivi di lavoro in Polonia e di conseguenza mi sono iscritto all’Aire.

Adesso ai fini fiscali potrò andare incontro a qualche problema, per quanto riguarda i benefici relativi alla prima casa, oppure no?


Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it  @AGEFIS_asso

La risposta al quesito posto è negativa. Il trasferimento all’estero non le comporterà la perdita delle agevolazioni di cui ha goduto per l’acquisto della prima casa. 

Nell’ipotesi in cui il contribuente debba trasferirsi per motivi di lavoro, infatti, si conserva il diritto a godere delle agevolazioni sulla prima casa anche se l’immobile in parola non può più essere utilizzato come abitazione principale.

In questo senso si esprime infatti l’articolo 15, comma 1 lettera b) del TUIR ("gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote").

Il Testo unico delle imposte sui redditi precisa, in merito al requisito dell’utilizzo dell’abitazione, che "non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro". Quindi anche nel caso proposto non si perdono le agevolazioni in quanto non ci sono differenze tra il trasferimento per lavoro in Italia o all’estero.

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