Con il provvedimento impugnato, il Comune di Arezzo ha ingiunto ai ricorrenti di demolire il garage costruito nel sottosuolo del terreno identificato in catasto al foglio 139, particella 1083, sul presupposto che l’intervento non sarebbe legittimato da idoneo titolo edilizio. Si legge nell’ordinanza n. 178/2022 che il manufatto sarebbe stato a suo tempo assentito a norma dell’art. 9 della legge n. 122/1989, in quanto legato da vincolo pertinenziale all’abitazione che sorge sul terreno confinante, allora di proprietà dei ricorrenti; la D.I.A. del 1998, presentata dal ricorrente signor M. prima dell’avvio dei lavori, non sarebbe stata tuttavia mai seguita dalla produzione dell’atto formale di asservimento del garage all’abitazione. Da tale circostanza, l’amministrazione procedente fa discendere l’inquadramento dell’opera come nuova costruzione eseguita in assenza di titolo.
Nella sentenza n. 223/2023 pubblicata il 28 febbraio, la terza sezione del Tar Toscana ha affermato che qualora il Comune, a fronte di un’istanza di autorizzazione di realizzazione di un parcheggio interrato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989, archivi l’istanza ritenendo l’intervento realizzabile in base alla denuncia di inizio di attività di cui all’art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996, non può successivamente ritenere che il parcheggio fosse realizzabile solo ai sensi della legge n. 122 del 1989 perché in deroga agli strumenti urbanistici, ed ordinarne quindi la demolizione perché realizzato sine titulo; è necessario, a tal fine, annullare d’ufficio la D.I.A., ove sussistano i presupposti di cui all’art. 21 novies della l. n. 241 del 1990.
Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.