Il Comune di Genga (AN) ha emanato la Determinazione n. 177/349 del 3 ottobre 2019, recante “Avviso pubblico di indagine di mercato per l’espletamento di procedure negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici” e riguardante il completamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e ex strada provinciale “Gola di Frasassi”, e a ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.
La Determinazione del 3 ottobre 2019 ha ad oggetto un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata, da aggiudicarsi secondo il criterio del maggior ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base di gara (punto 5 della Determinazione).
Il punto 9 della Determinazione definisce i punteggi da assegnare, secondo i seguenti criteri:
“1. Appartenenza alla categoria delle micro, piccole o medie imprese operanti sul territorio (…), punti 10;
2. Esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto da affidare realizzati nei 5 anni precedenti all’avvio della procedura nello specifico settore e categoria SOA (…): punti assegnabili massimo 50 così ripartiti;
a) lavori analoghi (medesima categoria SOA) eseguiti per conto di Enti Pubblici della Regione Marche – punti 30 (max 5 punti per ogni lavoro analogo);
b) lavori analoghi (medesima categoria SOA) eseguiti per conto di altre Stazioni Appaltanti sul territorio nazionale – punti 10 (max 1 punto per ogni lavoro analogo)”, nonché 5 punti ciascuno, per il possesso di specifiche certificazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e ambientale.
Secondo l'Autorità garante della concorrenza – provvedimento AS1649 pubblicato sul Bollettino dell'Agcm n. 9 del 2 marzo 2020 - la Determinazione del 3 ottobre 2019, nella misura in cui riconosce il maggior punteggio attribuibile a imprese operanti nel territorio di esecuzione deli lavori oggetto di affidamento appare idonea, come più volte rilevato, a limitare indebitamente la platea dei soggetti che potranno essere ammessi a partecipare, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale espressamente vietati, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/2010, e in violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.