L'Autorità nazionale anticorruzione ha ricevuto numerose segnalazioni in merito all’affidamento del servizio di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, da parte di Amministrazioni comunali, con modalità non rispondenti al dettato normativo.
In particolare, è stato segnalato che, nonostante l’orientamento espresso sulla questione dall’Autorità con la Delibera n. 110 del 19 dicembre 2012, diverse Amministrazioni comunali hanno proceduto, ovvero stanno procedendo, all’affidamento ad Enel Sole S.r.l. del servizio di efficientamento e adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/06 (odierno art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016), nell’ambito di accordi bonari volti al riscatto degli impianti di proprietà della stessa ES.
Inoltre, si registra un ampio ricorso, da parte dei Comuni, alla procedura di Project Financing per l’affidamento del servizio predetto spesso non conforme alla disciplina in materia.
L’illuminazione pubblica rappresenta un servizio pubblico locale avente rilevanza economica e come tale il suo affidamento è soggetto alla disciplina comunitaria, mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione), attraverso l’appalto di lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing ovvero il finanziamento tramite terzi (FTT).
Resta salvo l’affidamento ad una società mista pubblico-privata, nonché l’affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing.
Inoltre, la scelta sulla gestione del servizio di pubblica illuminazione deve essere preceduta dalla pubblicazione della relazione di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, da cui risultino le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
L'Anac ha predisposto il Comunicato del Presidente del 14 settembre scorso: indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.
AFFIDAMENTI MEDIANTE “PROJECT FINANCING”. L'Autorità precisa che un contratto di appalto si distingue da quello di concessione proprio per la ripartizione del rischio economico-finanziario tra concedente e concessionario, con allocazione di quest’ultimo principalmente a carico del privato, posto che, ai fini della corretta qualificazione giuridica, il contratto di concessione differisce dall’appalto perché il concessionario, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé il rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e a coprire i costi sostenuti per erogare i servizi oggetto del contratto in condizioni operative normali (cfr. art. 5 della direttiva 2014/23/UE mutuata nell’odierno art. 3, lett. uu) del D.lgs . 50/2016).
AFFIDAMENTI INTERVENUTI NEL PERIODO TRANSITORIO DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016. Le disposizioni del nuovo codice degli appalti e concessioni (D.lgs. 50/2016) si applicano a tutti gli avvisi di gara indetti a partire dal 20.04.2016, salva l’applicazione del d.lgs. 163/06 agli affidamenti ricadenti nel periodo transitorio di cui al punto 1) del precedente Comunicato dell’11 maggio 2016. Tuttavia, anche per questa fase transitoria, è opportuno contemplare, laddove possibile, nei documenti contrattuali le specifiche dei “criteri ambientali minimi” (C.A.M.) di cui al D.M. del Ministero dell’Ambiente del 23 dicembre 2013, emanato in attuazione del "Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement" (PAN GPP; Green Public Procurement: appalti pubblici verdi) in considerazione della enorme incidenza del predetto servizio sui consumi energetici degli Enti Locali.