Tuttavia, da aprile 2014, l’immobile in questione è staccato da ogni utenza: può essere pertanto dichiarato inagibile e quindi improduttivo di reddito ai fini fiscali?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
La risposta è negativa. Così come viene indicato a pagina 73 delle istruzioni al Modello 730, è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale esclusivamente nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione). Tale procedura consiste nell’inoltro ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l’unità immobiliare non sia di fatto né utilizzata né utilizzabile. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha o non ha potuto mettere in atto, per mancanza dei requisiti oggettivi, la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
La mancanza degli allacci ad utenze ed il non utilizzo effettivo dell’immobile non costituiscono motivo sufficiente per ottenere la dichiarazione di inabilità di un immobile. L’unico tributo per il quale può essere richiesta una riduzione, sempre che il relativo regolamento comunale non disponga diversamente, è la TARI.