“Dovrebbero rientrare nel perimetro della disciplina sugli immobili da costruire tutti gli interventi edilizi su immobili preesistenti che configurino: fattispecie di demolizione/ricostruzione; interventi di ripristino di edifici o parti di essi, attraverso la loro ricostruzione; interventi di sopraelevazione e ampliamento (anche all’interno della sagoma); interventi di ristrutturazione conservativa “pesante”, di cui all’art. 10 lett. c) TUE, in presenza di aumento della volumetria”.
Lo precisa il Consiglio Nazionale del Notariato nel documento “Il modello standard di decennale postuma. Primo commento al Decreto 20 luglio 2022, n. 154”.
Ricordiamo che dal 5 novembre scorso è in vigore il decreto 20 luglio 2022, n. 154 “Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 247 del 21 ottobre (LEGGI TUTTO).
“La prescritta disciplina ‘di dettaglio' si applica alle sole polizze stipulate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, quindi a quelle emesse a partire dal 5 novembre 2022. Non si applica invece alle polizze emesse anteriormente a tale data, ferma la facoltà del contraente di chiedere a sue spese l’adeguamento della polizza al modello", ricorda il Notariato. “L’obbligo di adeguamento allo schema tipo riguarda le sole polizze assicurative decennali stipulate successivamente alla data del 5 novembre 2022. Per gli atti di compravendita da stipularsi dopo la data del 5 novembre 2022, restano certamente utilizzabili anche le polizze stipulate prima di detta data, purché si tratti di polizze cd. “di attivazione” o definitive.
Non pare sufficiente una pregressa sottoscrizione di polizza cd. CAR “Contractor’s All Risks”, che consente di ottenere, alla fine dei lavori, la polizza postuma decennale. Il Costruttore che abbia già stipulato una postuma e che non intenda avvalersi della facoltà di richiederne l’adeguamento, non sarà considerato inadempiente nei confronti dell’acquirente in ordine all’obbligo di consegna della postuma (art. 4 del D.lgs., 20 giugno 2005, n. 122).
L’acquirente a sua volta, in tal caso, non soltanto non potrà pretendere l’adeguamento della postuma già stipulata, ma non potrà neppure recedere dal contratto ed escutere la fideiussione (art., 4, comma 1-ter, D.lgs., 20 giugno 2005, n. 122). In sede di stipula, se la polizza è anteriore al 5 novembre 2022, quindi non adeguata al modello standard, può essere opportuno (sebbene assolutamente non necessario) inserire in atto la dichiarazione del contraente di non voler richiedere l’adeguamento a sue spese della polizza postuma”.
IN ALLEGATO il documento del Notariato.