Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, prevede che il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
In proposito, è in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
Questo provvedimento si aggiunge al decreto 6 giugno 2022, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto, con il quale il Ministero della Giustizia ha determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il modello standard della fideiussione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, relativa al trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire (LEGGI TUTTO).
IN ALLEGATO lo schema di decreto.